L’art. 6 dell’accr 23 ottobre 2019 , che si applica alle imprese che svolgono attività di autorimesse, noleggio e lavaggio, stabilisce che, ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello alla data del 31 dicembre 2019, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal CCNL, verrà erogato un importo annuo da corrispondere entro il 31 maggio 2020.
COME CAMBIA L’ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA DAL 1° MAGGIO 2020
L’accr 23 ottobre 2019 - che si applica alle imprese esercenti, anche se gestite in forma cooperativistica, separatamente o promiscuamente, attività di autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, servizi turistici, posteggio e/o custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico, ingrassaggio automezzi e prevalentemente attività di autofficina, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente - ha modificato l’art. 6, che riguarda l’elemento di garanzia retributiva, prevedendo che, a decorrere dal 01/01/2020, ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello alla data del 31/12/2019, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal CCNL, verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa pari a € 300 lordi, da corrispondere entro il 31/05/2020.
A tal proposito, sembra interessante individuare l’importo dell’elemento di garanzia retributiva prima del 2020:
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dal 1/01/2011 al 31/12/2012 (art. 6 dell’accr 18 dicembre 2010 ): ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di 2º livello alla data del 31 dicembre 2011, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal CCNL, verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa, pari a euro 250,00 lordi. Laddove l'azienda non proceda alla contrattazione di 2º livello, ed eroghi importi a titolo individuale o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell'Elemento di garanzia retributiva, stabilita dal presente articolo, se inferiori. In caso di importo inferiore derivante dall'applicazione di un accordo aziendale stipulato sulla contrattazione di 2º livello, il limite dell'Elemento di garanzia retributiva non trova applicazione. A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per dodicesimi. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi;
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dal 1/01/2013 al 31/12/2015 (art. 6 del ccnl 20 giugno 2013 ): ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di 2º livello alla data del 31 dicembre 2012, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal CCNL, verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa, pari a euro 300,00 lordi da corrispondere entro il 31-12-2013;
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dal 1/01/2016 al 31/12/2019 (art. 6 dell’accr 26 luglio 2016 ): a decorrere dal 01/01/2016, ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello alla data del 31/12/2015, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal CCNL, verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa pari a € 300 lordi, da corrispondere entro il 31/05/2017, e così per ogni anno successivo.