Con la sentenza della Cass. civ., n. 4619 del 2020 si è affermato che per l’infortunio del lavoratore, consistito nella frattura pluriframmentaria della tibia e del malleolo peronale della gamba sinistra, vi è la responsabilità sia della società costruttrice del macchinario che del legale rappresentante dell’azienda che lo ha acquistato.
Il caso ed i motivi di diritto
Al dipendente di un’azienda, mentre stava spostando una pressetta a mano (costruita e venduta all’azienda cui è dipendente da un’altra impresa su progetto della prima) dalla sua sede abituale per portarla in manutenzione con l'aiuto di un collega; gli cadeva addosso l'attrezzatura, posta su un supporto con ruote, arrivata in prossimità di un tunnel passacavi, la quale si sbilanciava, riportando lesioni consistite nella frattura pluriframmentaria della tibia e del malleolo peronale della gamba sinistra.
Il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande proposte dal lavoratore:
1) accertava rispettivamente la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di entrambe le aziende
2) condannava le società in solido al risarcimento, nei confronti del lavoratore, dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di euro 82.447,11, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
La Corte di appello, in parziale riforma della gravata pronuncia condannava, invece, le suddette società, sempre in solido, al pagamento in favore del lavoratore della somma di euro 108.570,11, con interessi sull'importo di euro 158.570,11 devalutato alla data del pagamento della provvisionale e quindi via via rivalutato fino all'effettivo pagamento, con condanna altresì all'ulteriore pagamento di euro 600,00 oltre interessi legali e alle spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU.
La sentenza della Corte di appello è stata impugnata con ricorso in Cassazione, i cui giudici, con sentenza n. 4619 del 2020 hanno parzialmente confermato la sentenza di appello, ritenendo che:
- era rilevabile una responsabilità ex art. 2043 c.c. per l’azienda, costruttrice del macchinario, per avere messo in commercio un'attrezzatura che non osservava le generali cautele antinfortunistiche con particolare riferimento alla mancanza di stabilità, nel caso di suo posizionamento sul supporto su ruote, e al rischio di ribaltamento nelle prevedibili ipotesi di spostamento del macchinario collocato su detto supporto;
- emergeva una responsabilità ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro, cui prestava attività lavorativa il lavoratore infortunato, su cui incombeva l'obbligo di proteggere, nell'area di lavoro, l'incolumità del lavoratore anche al fine di prevenire condotte imprudenti o negligenti del medesimo: in particolare, nell'avere consentito che un dipendente effettuasse (non un trasporto come prescritto dal libretto di istruzioni) bensì un spostamento di pochi metri di un macchinario (pressetta), montato su carrello munito di ruote che -così come assemblato- presentava elementi di instabilità costituenti fattore di rischio di ribaltamento soprattutto negli spostamenti, come poi in concreto si era verificato;
- in relazione alle condotte colpose di entrambe le società, era corretto il riparto delle responsabilità ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2055 cc,., non potendosi ipotizzare una responsabilità prevalente della ditta fornitrice del macchinario;
- il danno non patrimoniale liquidato dal primo giudice era già comprensivo del danno cd. morale ed esistenziale;
- la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica era stata correttamente riconosciuta nella misura statuita stante la mancata indicazione di elementi concreti per una diversa liquidazione di tale voce di danno;
- non vi era un concorso colposo del lavoratore nella causazione dell'evento dannoso, in quanto la Corte di appello ha precisato, con accertamento di merito non sindacabile in questa sede, da un lato, che la condotta del lavoratore non era stata connotata da elementi di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al processo lavorativo tale da configurare una causa esclusiva dell'evento; dall'altro che, anche a volere considerare imprudente il comportamento del lavoratore, il fatto di avere spostato la "pressetta" insieme ad un suo diretto superiore era indice di avere agito su ordine del datore di lavoro.