Una persona, residente in Portogallo ed iscritta all'AIRE, ha ereditato dal padre una quota di partecipazione in una srl italiana.
Tale quota, per effetto di una clausola di gradimento indicata nello statuto societario esercitata da un coerede che ha escluso di fatto l'istante dalla compagine societaria, sarà oggetto di liquidazione.
L'istante si è pertanto rivolto all'amministrazione finanziaria per conoscere se tale somma debba essere dichiarata in Italia ed assoggettata a tassazione ai fini delle imposte sul reddito e, nel caso positivo, quale sia l'aliquota applicabile e la modalità di versamento, tenuto anche conto che è già stata versata la tassa di successione unitamente alla tassa di registro sulla sentenza che ha disposto la liquidazione della quota.
Con la pubblicazione della Risposta n.69/2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la somma derivante dalla liquidazione della quota è soggetta ad una ritenuta a titolo d'imposta pari al 15% per effetto della Convenzione Italia - Portogallo che prevede che "i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente siano imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi".
L'istante potrà dunque richiedere al sostituto d'imposta italiano (la Srl) di trattenere, in fase di liquidazione, il 15% a titolo d'imposta.
Si ricorda che...
L'aliquota del 15% è applicata solamente in virtù dell'applicazione della Convenzione Italia - Portogallo.
Il nostro ordinamento, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede che tali somme siano assoggettate ad imposizione mediante applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26%.
La stessa Agenzia delle Entrate ha, infatti sottolineato che "i sostituti di imposta possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote convenzionali, soltanto previa presentazione, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla convenzione per fruire dell'agevolazione (cfr. risoluzione n. 86/E del 2006; n. 183/E del 2003; n. 68/E del 2000; n. 95/E del 1999)."