Con la Risposta a interpello 23 aprile 2020, n. 116, l’Agenzia delle Entrate afferma che nell’imputazione del reddito non rileva il mutamento della qualifica del socio d’opera.
L’interpello
L’interpello in oggetto concerne una cessione di quote e l’acquisizione della qualifica di socio di capitale da parte del socio d'opera, ove, in data 21 ottobre 2019, veniva posta in essere una cessione di quote da parte dei due soci di capitale (A e B) in favore del socio d’opera (C); lo stesso atto determinava altresì la variazione delle quote di partecipazione agli utili e alle perdite dei soci.
Quindi, da una situazione ante cessione in cui il capitale sociale era ripartito, al 50%, tra il socio A e il socio B, si passava a una situazione post cessione in cui il capitale sociale veniva ripartito, al 33,33%, tra il socio A, il socio B e il socio C (prima socio d’opera).
Per quanto riguarda la partecipazione agli utili, prima della cessione le percentuali erano pari al 27,5% per il socio A e B e al 45% per il socio C; a seguito dell’atto di cessione, queste ultime divenivano pari al 33,33% per ciascuno dei soci A, B e C.
Dal caso prospettato si pone la problematica se l’intervenuta modifica debba essere tenuta in considerazione ai fini dell’imputazione del reddito della società del periodo 2019 e della conseguente compilazione del quadro RO del modello REDDITI SP 2020; in caso di risposta positiva, infatti, a ciascuno dei soci (A, B e C) verrebbe imputata una quota di partecipazione agli utili pari al 33,33%, in luogo delle precedenti percentuali del 27,5% per il socio A e il socio B e del 45% per il socio C.
Nella risposta si evidenzia che l'art. 5, comma 2, TUIR prevede che le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore al periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Visto che l’atto in oggetto è stato stipulato il 21 ottobre 2019 (data in cui il socio d’opera è divenuto socio di capitale) al reddito che la società istante imputerà ai tre soci nel 2019 dovrà continuare ad applicarsi la percentuale di partecipazione agli utili e alle perdite stabilito nell'atto del 14 aprile 2014 ossia nell’atto originario e non in quello nuovo.
Sembra quindi confermato che:
- se la compagine sociale resta inalterata e cambia solo la quota di partecipazione agli utili occorre fare riferimento alla situazione precedente la chiusura dell'esercizio precedente;
- se invece cambia la compagine sociale, con l'uscita dei vecchi soci ed entrata dei nuovi occorre fare riferimento alla nuova composizione sociale risultante dall'atto stipulato in corso d'anno.