Con la Risposta a interpello n. 111 del 21 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate afferma che il trust revocabile, pure ammesso in alcuni ordinamenti, ai fini delle imposte sui redditi non dà luogo a un autonomo soggetto passivo d'imposta. Con la conseguenza che i suoi redditi sono tassati in capo al disponente.
L’interpello
Con la risposta in oggetto l’Agenzia delle Entrate interviene sull’applicazione del regime fiscale dei dividendi e all’opzione per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito in capo al disponente di un trust c.d. “revocabile”.
In particolare, con riferimento ai redditi realizzati dal trust nel 2018, l'Istante chiede se possano ritenersi valide le opzioni, esercitate per conto del trust, per i regimi del risparmio amministrato e gestito.
In tema di trust revocabile, il legislatore nazionale ha introdotto nell'ordinamento tributario alcune disposizioni in materia di trust con la legge Finanziaria 2007 (art. 1, commi da 74 a 76, legge n. 296/2006).
Affinché un trust possa essere qualificato soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi costituisce elemento essenziale l'effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente.
Si ritiene, invece, fiscalmente "inesistente" il trust nei casi in cui, per effetto delle disposizioni contenute nell'atto istitutivo ovvero in base ad elementi di mero fatto, il potere di gestire e disporre dei beni permanga in tutto o in parte in capo al disponente.
Secondo quanto chiarito dalle Circolari n. 48/E/2007 e n. 61/E/2010, quando non si verifica il reale spossessamento del disponente dei beni posti nel patrimonio del trust, quest’ultimo si configura come una “struttura meramente interposta rispetto al disponente” che non costituisce un autonomo soggetto passivo di imposta.
In questa ipotesi, il trust - in quanto revocabile - viene a configurarsi come struttura meramente interposta rispetto al disponente, al quale devono continuare a essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust.
In altri termini, i redditi formalmente prodotti dal trust devono essere assoggettati a tassazione in capo al disponente.
In conclusione afferma l’Agenzia delle Entrate afferma che relativamente ai redditi di capitale realizzati nel 2018, derivanti da partecipazioni di natura non qualificata che non sono stati assoggettati a ritenuta o imposizione sostitutiva da parte dell'intermediario o del gestore, il disponente dovrà indicare tali redditi nella propria dichiarazione annuale ed applicare l'imposta sostitutiva del 26%.
Trattandosi, nel caso di specie, di redditi di fonte estera che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo del disponente, tali redditi non danno diritto al credito d'imposta sulle imposte pagate all'estero in via definitiva.