Con Risposta ad interpello 16 aprile 2020, n. 108, l’Agenzia delle Entrate afferma che il contribuente non può fruire del regime forfetario se il suo fatturato risulta conseguito nei confronti del medesimo datore di lavoro con il quale erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.
L’interpello
Con la risposta n. 108/2020, l'Agenzia delle Entrate si è occupata della sussistenza della causa ostativa all’accesso al regime forfettario prevista dall’art. 1, comma 57, lett. d-bis), della legge n. 190/2014.
L’istante è un ingegnere che ha lavorato dal 2017 al 2019, prima come dipendente poi (da settembre 2017) in veste di autonomo per una società che, fino al 2018, è stata interessata da una serie di operazioni straordinarie che hanno portato alla trasformazione della spa in srl e alla successiva scissione della stessa in altre due compagini con la stessa forma societaria.
Nonostante la metamorfosi, fino al 2018, il professionista ha prestato la sua opera nei confronti della medesima società.
Il contribuente ha emesso prevalentemente fatture nei confronti del suo ex datore di lavoro.
L'istante chiede se il caso sopra descritto rientri o meno nella fattispecie ostativa prevista dall'art. 1, comma 57, lett. d-bis), legge n. 190/2014, a norma del quale non possono fruire del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.
Risposta
L’esito circa la sussistenza della causa ostativa é positivo.
A tale proposito, richiamando la Circolare n. 9/E/2019, l’Agenzia fa osservare che il periodo biennale di sorveglianza costituisce corrisponde all’esigenza di mettere un argine alle artificiose trasformazioni del lavoro dipendente in lavoro autonomo.
Ciò posto, in risposta al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in base alle circostanze descritte dall’istante, non può ritenersi che il suo ex datore di lavoro sia cambiato. Quindi, la situazione rappresentata rientra nell’ambito della causa ostativa suddetta e il contribuente non potrà fruire del regime forfetario per l’anno d’imposta 2020, dal momento che il suo fatturato risulta conseguito nei confronti del medesimo datore di lavoro con il quale erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Il medesimo contribuente potrà applicare il regime forfetario dal 2021, essendo decorsi i due periodi d’imposta rilevanti per la normativa in materia, fermo restando lo svolgimento di un’effettiva attività di lavoro autonomo.