Con Risposta ad interpello n. 103 del 14 aprile 2020, l’Agenzia Entrate ha spiegato che in tema di cause ostative al regime forfetario, laddove la cessazione del rapporto di lavoro con l'ex datore di lavoro sia avvenuta da almeno due anni, il contribuente potrà rientrare nel regime forfetario, fermi restando la sussistenza degli ulteriori requisiti e l'effettivo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo nei confronti del suo ex datore di lavoro.
L’interpello e suo esito
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 103/2020, ha chiarito che il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014, trova applicazione anche nei confronti del libero professionista che, in un determinato periodo di imposta (nella specie il 2019) abbia conseguito oltre il 50% dei propri compensi con emissione di fatture ad un istituto con il quale aveva intrattenuto, fino all’anno prima, un rapporto di lavoro dipendente, qualora, nei due anni successivi al suddetto periodo non si verifichi la causa ostativa di cui all’art. 1, comma 57, lett. d-bis), della medesima legge n. 190/2014.
Nel caso prospettato dall’istante, pertanto, trascorso l’esercizio 2020 in regime di tassazione ordinaria, a partire dal 1° gennaio 2021 sarà possibile per il contribuente rientrare nel regime ” forfetario” – fermo restando l’esistenza di tutte le condizioni di accesso richieste – dato che nei due esercizi precedenti al 2021, e cioè il 2020 e il 2019, non risulta più integrata la causa ostativa del lavoro dipendente nei confronti dell’attuale cliente prevalente.
Allo scopo, si rammenta che la richiamata lett. d-bis) del comma 57 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Si ricorda che la legge di Bilancio 2019 (legge n. 160/2019), da ultimo:
- ha semplificato i requisiti di accesso prevedendo come unica condizione quella di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro;
- ha introdotto nuove cause ostative all'applicazione del regime forfettario.