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Regime forfetario: le ultime risposte dell'Agenzia delle Entrate (tassazione separata, lavoro dipendente, soggetto non residente...)

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Regime forfetario: le ultime risposte dell'Agenzia delle Entrate (tassazione separata, lavoro dipendente, soggetto non residente...)

lunedì, 20 aprile 2020

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nei giorni scorsi una serie di risposte ad altrettanti interpelli volte a dare ulteriori chiarimenti in merito alla corretta applicazione del regime forfetario.

Risposta n. 102

I redditi soggetti a tassazione separata di cui art. 17 del Tuir non rientrano nei limiti di cui art. 1, comma 57, lettera d ter della legge 190/2014, ove viene previsto che la verifica del limite di 30.000 euro rilevi espressamente per i redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Tale risposta è stata fornita ad un contribuente titolare di un reddito da pensione inferiore a 30.000 euro, ma che nel corso del 2019 aveva ricevuto a titolo di arretrato per l'anno 2018 un pagamento da parte dell'INPS assoggettato a tassazione separata e che lo stesso aveva portato al superamento del limite dei 30.000 euro di reddito totale. Nel caso in esame, l'amministrazione finanziaria, ha stabilito che - fatti salvi gli altri requisiti richiesti per l'accesso e la permanenza nel regime agevolato - tale introito non rileva nel conteggio dei redditi e, pertanto, il contribuente potrà continuare ad operare in regime forfetario.

Risposta n. 103

Il quesito posto da un contribuente è il seguente: tenuto conto che nel corso del 2019 i propri compensi sono formati per più del 50% da fatture emesse nei confronti dell'ex datore di lavoro (rapporto di lavoro terminato nel 2018) e che, quindi, è prevista la fuoriuscita dal regime forfetario per l'anno 2020, lo stesso, una volta trascorso l'esercizio 2020 in regime di tassazione ordinaria, potrà rientrare nel regime " forfetario" a partire dal 1° gennaio 2021, fermo restando l'esistenza di tutte le condizioni di accesso richieste e tenuto conto che nei due esercizi precedenti al 2021, e cioè il 2020 e il 2019, non risulterà più integrata la causa ostativa del lavoro dipendente?

La risposta è positiva: terminato il biennio di osservazione (2019 e 2020), il contribuente potrà, sussistendone tutti gli ulteriori requisiti normativi, rientrare nel regime forfetario a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Risposta n.106

Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

Nel caso oggetto dell'interpello il soggetto non potrà applicare il regime forfetario in quanto:

  • residente in Svizzera (paese no UE nè SEE);
  • la percentuale dei compensi prodotti in Italia non supera il 20% del reddito complessivo

 

 

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