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Nota di variazione Iva ammessa in caso di "stralcio" dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro

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Nota di variazione Iva ammessa in caso di "stralcio" dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro

venerdì, 17 aprile 2020

La cancellazione automatica dei debiti di importo residuo sino a 1.000 euro, prevista dall’art. 4 del D.L. n. 119/2018, dà diritto al fornitore di operare la variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta di cui all’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, emettendo un’unica nota di variazione riepilogativa per tutte le operazioni stralciate ex lege.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta all’interpello n. 107 del 16 aprile 2020 ha preso in considerazione il caso sollevato da una società di gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani che, per gli anni 2006, 2007 e 2008, si è occupata anche, per conto del medesimo Comune, dell’applicazione e della riscossione della tariffa di igiene ambientale (TIA).

La riscossione della tariffa nei confronti degli utenti morosi è stata affidata all’Agenzia delle Entrate e Riscossione (già Equitalia), ma l’art. 4 del D.L. n. 119/2018 ha disposto lo stralcio automatico di tutti i debiti fino a 1.000 euro affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010, che nel mese di aprile 2019 ha comunicato alla società gli importi non più riscuotibili.

Di qui il dubbio se l’annullamento del credito per effetto di una disposizione normativa rientri tra le ipotesi contemplate dall’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 e, di conseguenza, se sia consentito emettere una nota di variazione in diminuzione ed esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.

Il secondo comma del citato art. 26 riconosce al cedente/prestatore il diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione quando l’operazione viene meno in tutto o in parte “in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili”, nonché “per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.

La prassi amministrativa aveva già avuto modo di chiarire, in diverse occasioni, che le fattispecie considerate “simili” alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione” vanno interpretate in un’accezione ampia, siccome ciò che rileva è che la variazione e la sua causa siano registrate a norma degli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972.

Sulla scorta di tale orientamento, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello in esame, ha chiarito che, nel caso in esame, è possibile applicare la procedura di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta. Per espressa disposizione di una normativa speciale sopravvenuta (art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018), infatti, l’operazione per la quale era stata originariamente emessa fattura è venuta meno in tutto o in parte a causa dello stralcio del debito di importo residuo fino a 1.000 euro.

Siccome l’esercizio del diritto alla detrazione a seguito dell’emissione della nota di variazione è consentito entro il termine individuato dall’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, ossia “al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”, l’Agenzia ha precisato che, nella fattispecie considerata, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa al massimo entro il termine ultimo di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2019, ora prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2020 per effetto dell’art. 62, commi 1 e 6, del D.L. n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”), che ha sospeso gli adempimenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Resta, tuttavia, ferma la possibilità di correggere la dichiarazione IVA relativa al 2019 eventualmente già presentata entro i termini di cui all’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998.

Infine, riguardo alle modalità di emissione della nota di variazione, l’Agenzia, in considerazione del fatto che potrebbe essere gravoso per il creditore rintracciare ogni singolo debitore, essendo oramai trascorsi oltre 10 anni dall’iscrizione al ruolo, ha ritenuto possibile emettere un’unica nota di variazione riepilogativa di tutte le operazioni stralciate ex lege.

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