Con la Risposta a interpello n. 105 del 15 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate afferma che una società può beneficiare del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute in dipendenza di interventi di riqualificazione energetica effettuati da un’altra società, in quanto facente parte della stessa rete di imprese.
L’interpello
Con la risposta in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di cessione del credito a valore più basso del nominale.
L'art. 14 del D.L. n. 63/2013 (legge n. 90/2013) prevede che per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
Questa possibilità, originariamente circoscritta ai soli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, è stata estesa dalla legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° gennaio 2018, a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari.
La risposta
In merito, l’Agenzia ha chiarito (v. Circolari n. 11/E n. 17/E/2018) che - per "soggetti privati" cessionari - devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Inoltre ha rilevato che, nel caso di lavori effettuati da un'impresa appartenente a un consorzio oppure a una rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete.
Restano in ogni caso escluse le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del Consorzio o della Rete di Imprese.
Quindi, il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito va individuato nel rapporto che ha dato origine alla detrazione, ciò allo scopo di evitare che le cessioni dei crediti in argomento si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.
Nel caso esaminato, l’Agenzia ritiene che la società istante potrà beneficiare del credito in argomento, in quanto fa parte della stessa rete di imprese della società BETA, che effettuerà i lavori, non rilevando il tipo di attività svolta dall'istante.
La sopravvenienza attiva pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito concorrerà alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio in cui il credito è acquisito (ex art. 88 del TUIR).