L’INAIL, in data 10 aprile 2020, ha reso note le FAQ a seguito della pubblicazione della circolare n. 13 del 3 aprile 2020, che aveva fornito indicazioni sulle prestazioni garantite dall’Inail ai suoi assicurati in caso di infezione da nuovo Coronavirus di origine professionale.
L’Istituto ha quindi risposto alle domande più frequenti relative
• all’accertamento medico-legale dei casi di contagio;
• alla tutela assicurativa e alle prestazioni erogate dagli ambulatori Inail sul territorio nazionale nella fase di emergenza.
L’Ente, pertanto, ha chiarito che l’infezione da Coronavirus e’ considerata infortunio sul lavoro ( malattia-infortunio), ovviamente, in base ai presupposti tecnici giuridici, deve esistere ed essere accertata la correlazione tra lavoro e infezione.
Per alcune categorie di lavoratori per i quali esiste il c.d “rischio specifico”, vale la presunzione di esposizione professionale ad esempio la fattispecie che riguarda:
• gli operatori sanitari;
• lavoratori che operano in front-office;
• lavoratori alla cassa, addetti alle vendite/banconisti;
• personale non sanitario operante.
Per gli eventi riguardanti gli altri casi, si applicherà l’ordinaria procedura di accertamento medico-legale che si avvale essenzialmente dei seguenti elementi:
• epidemiologico;
• clinico;
• anamnestico;
• circostanziale.
L’Inail ha precisato che la tutela opera, dunque, anche per le altre categorie di lavoratori.
Sono tutelati anche i casi di infezione avvenuti in itinere?
L’Istituto risponde che : “Sì, l’infezione da Covid-19 tutelabile può essere derivata anche da infortunio in itinere. Posto che in quest’ultima fattispecie non sono catalogati soltanto gli accidenti da circolazione stradale, ma tutti quelli occorsi al lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere.”
In questo caso l’accertamento medico-legale si avvarrà di altri elementi di asseverazione, in aggiunta a tutti quelli già richiamati in precedenza, come per esempio dell’esame della tipologia di mezzo utilizzato, del percorso e della frequenza degli spostamenti.
In caso di infezione da nuovo Coronavirus o di sospetto di contagio in occasione di lavoro, cosa si deve fare?
L’Ente ha precisato che come per gli altri casi di infortunio, il datore di lavoro deve procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi dell’art. 53 del dpr 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m. Il medico certificatore che ha fornito la prima assistenza deve trasmettere all’Inail il certificato di infortunio.
La tutela Inail decorre dal momento della regolarizzazione della conferma di malattia.
Il periodo di quarantena viene tutelato dall’Istituto stesso e ricopre l’intero periodo di quarantena che ha determinato un’inabilita’ temporanea al lavoro. In tutti gli altri casi il periodo di sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario è di competenza Inps.