In vista delle prossime scadenze del 16 Aprile e del 18 maggio, con la pubblicazione della Circolare 9/E/2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune risposte operative in tema di sospensione dei versamenti fiscali alla luce di quanto è stato disposto dal Dl Liquidità.
Un primo quesito riguarda il corretto metodo di confronto per la verifica della riduzione del fatturato per poter beneficiare della sospensione dei versamenti: si deve confrontare solo il mese di marzo 2020 con marzo 2019 ed aprile 2020 con aprile 2019 o per la sospensione dei versamenti di maggio è richiesta una riduzione cumulativa nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019)?
Risposta
La situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile e la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio.
Potrà, quindi, verificarsi una situazione in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all’inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all’inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile.
Quindi per la sospensione dei versamenti di aprile si confrontano marzo 2020 con marzo 2019 e per la sospensione dei versamenti in scadenza a maggio si dovrà effettuare il solo confronto dei mesi di aprile 2020 ed aprile 2019.
Tale confronto vale, però, anche per i soggetti che versano l'Iva trimestralmente? La risposta è si: la verifica va eseguita solo con riferimento a detti mesi (marzo e aprile) anche da parte dei contribuenti che liquidano l’imposta con valore aggiunto con cadenza trimestrale.
Come dovrà, dunque, comportarsi un contribuente che calcola l'Iva trimestralmente?
Per la scadenza del prossimo 16 aprile dovrà comunque operare una verifica delle fatture emesse nel solo mese di marzo 2020 confrontandole con quelle emesse nel mese di marzo 2019; qualora rilevi una perdita di fatturato nel mese di marzo 2020 di ammontare almeno pari al 33% rispetto al mese di marzo 2019, potrà procedere con la sospensione dei versamenti in scadenza che, nel suo caso, riguardano esclusivamente ritenute ex art. 23 e 24 del DPR 600/73 e contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria (no Iva).
Per la scadenza del prossimo 18 maggio il contribuente trimestrale dovrà operare la stessa verifica (diminuzione di fatturato) confrontando il solo mese di aprile 2020 con il solo mese di aprile 2019. In caso in cui venga accertata una perdita di fatturato ad aprile 2020 pari almeno al 33% rispetto ad aprile 2019, lo stesso soggetto potrà sospendere il versamento di Iva (relativa al I trimestre 2020), ritenute (art. 23 e 24 DPR 600/73), contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.