In favore degli imprenditori che, a causa della chiusura forzata dell’attività o della riduzione della stessa, non riescono a sostenere il prezzo del canone riferito alla locazione commerciale dell’immobile, il Decreto Cura Italia ha previsto all’art. 65, la possibilità di accedere ad un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione per il mese di marzo.
Si tratta di una misura specificamente dedicata alle imprese ed espressamente prevista dal Governo, ma, a dire il vero, il nostro ordinamento mette di per sè a disposizione del contraentealtri strumenti di protezione più generali, quando il contraente medesimo, versando in una situazione di difficoltà provocata da eventi di forza maggiore, non riesca a far fronte alla propria obbligazione contrattuale.
Secondo l’art. 1467 c.c., ad esempio, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve compiere tale prestazione, può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458 c.c..
Il contraente tenuto, dunque, a pagare il canone del contratto di locazione, se non riesce a farlo a causa della situazione di emergenza sanitaria che lo ha portato ad una situazione di debolezza economica, può quindi invocare la forza maggiore e risolvere il contratto.
Ma volendo evitare la risoluzione del contratto, si può fare ricorso ad un’altra possibilità, meno drastica, che è quella di accordarsi con il proprietario dell’immobile per la sospensione temporanea del pagamento o la riduzione dei canoni nei contratti di locazione e comodato attraverso una scrittura privata; sospensione del pagamento e riduzione dell’importo del canone dovuto valgono sia nei contratti di locazione e comodato per immobili ad uso commerciale che nelle locazioni e nei contratti di comodato riferiti ad immobili utilizzati a fini residenziali e possono riferirsi a tutti i tipi di immobile indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, dunque anche in relazione a contratti per i quali si è fruito del regime della cedolare secca.
Locatore e locatario [siano essi imprese o privati] possono, dunque, accordarsi stipulando una scrittura privata che interviene sul contratto di locazione originario, in cui possono stabilire, di comune accordo:
- la sospensione temporanea del versamento del canone, indicando quando ricomincerà ad essere pagato oppure
- la riduzione, in via straordinaria e temporanea, fino al termine dell’emergenza sanitaria, indicando una data precisa in cui il versamento riprenderà ad essere versato con l’importo ordinario.
Tale scrittura può essere registrata all’Agenzia delle entrate senza spese aggiuntive e senza versare l’imposta di bollo.
L’Agenzia delle entrate, in merito, ha precisato che, in questo periodo di emergenza, gli interessati possono procedere alla registrazione della scrittura anche inviandola via email all’ufficio delle Entrate che procederà alla registrazione dell’atto, dopo aver firmato il documento anche in formato cartaceo e averlo scansionato, assieme al modello 69 debitamente compilato.
Mediante tale registrazione, qualora la scrittura preveda la rideterminazione del canone in misura inferiore rispetto a quella inizialmente stabilita, sarà possibile versare le imposte sul canone inferiore indicato nella nuova scrittura.
Resta inteso che si potrà procedere alla registrazione anche recandosi fisicamente presso gli uffici dell’Agenzia territorialmente competenti, quando gli stessi saranno riaperti senza subire sanzioni; in virtù dell’art. 62 del Decreto n. 18/2020, gli adempimenti tributari [compresa la registrazione a termine fisso degli atti] che scadono nel periodo tra l’otto marzo e il 31 maggio, restano infatti sospesi sino al prossimo 30 giugno.