Con la Risoluzione n. 16/E l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, delle somme dovute per il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica:
- “8200” denominato “DEFINIZIONE INCENTIVI CONTO ENERGIA – articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26/10/2019, n. 124”.
L’ articolo 36, comma 2, del collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 (decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124), rubricato “Incentivi Conto Energia”, dispone:
- al comma 2 che “Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.”.
- al comma 3 che “I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia (…)”.
- al comma 5 tale definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate suindicato, pubblicato il 6 marzo 2020, ha approvato le modalità di presentazione, specificando che ai fini del pagamento è esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’Amministrazione finanziaria ricorda che… in sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, tale codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; - nel campo “codice”, il codice tributo “8200”;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.
I campi “codice ufficio” e “codice atto” non devono essere valorizzati.