Alternatività piena tra documento di trasporto e fattura immediata a prescindere dalla emergenza epidemiologica Covid-19: questo il contenuto essenziale ritraibile dalla lettura della risposta n. 1.8. contenuta nella circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 con cui l’Agenzia delle entrate, oltre a fornire chiarimenti, in risposta a quesiti, circa le misure di matrice fiscale disposte dal decreto-legge n. 18/2020, si è soffermata anche sulla emissione di fatture elettroniche con cui documentare vendite di beni da consegnare all’acquirente. Infatti i documenti di trasporto, dal punto di vista fiscale, permettono l’emissione delle fatture differite, assolvendo invece per il resto ad una mera funzione meramente contabile e risultando idonei a superare le presunzioni di cessione e di acquisto.
Non devono quindi necessariamente viaggiare insieme ai beni spediti ma, anzi, possono essere sostituiti da una fattura immediata che non deve, anch’essa, necessariamente scortare i beni ma può anche essere separata dagli stessi rilevando unicamente la sua emissione. La risposta resa, nel ripercorrere il quadro normativo e regolamentare del documento di trasporto dei beni viaggianti, sottolinea come l’utilizzo di una fattura immediata in luogo del DDT costituisca una situazione alternativa già disciplinata e riconosciuta nel nostro ordinamento e quindi non contingente a far fronte all’emergenza.
Con il quesito era stato richiesto, in particolare, se in presenza di una fattura elettronica potesse considerarsi venuto meno l’obbligo di emettere documenti di trasporto, anche in considerazione dell’emergenza epidemiologica.
La risposta dell’Agenzia delle entrate ripercorre le principali disposizioni in materia di documento di trasporto, ricordando innanzitutto l’abrogazione dell’obbligo, contenuto nel D.P.R. n6 ottobre 1978, n. 627, di emettere il documento di accompagnamento dei beni viaggianti (fattura o bolla accompagnatoria). In particolare con il comma 1 dell'articolo unico del D.P.R. n 472 del 14 agosto 1996 è stato stabilito che dal 27 settembre 1996 hanno cessato di avere efficacia le disposizioni precedenti circa i documenti che accompagnano i beni viaggianti, fatta eccezione per la circolazione di alcuni prodotti, quali ad esempio tabacchi e fiammiferi. Da tale data, pertanto il DDT, come anticipato, ha assunto una funzione meramente contabile costituendo comunque uno strumento idoneo a superare le presunzioni di cessione e di acquisto di cui al D.P.R. n. 441 del 1997. Senza dimenticare come il DDT costituisce, naturalmente, il documento principale, anche se non esclusivo, che legittima l’emissione di fatture differite ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972 e cioè di quelle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Ripercorso il quadro normativo, l’Agenzia delle entrate ha poi ricordato le interpretazioni rese nel passato al riguardo, precisando come:
- i DDT non devono viaggiare necessariamente con i beni in essi individuati, ben potendo invece essere spediti nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei beni sia a mezzo servizio postale, che tramite corriere oppure tramite strumenti elettronici quali sistemi informativi che consentono la materializzazione di dati identici presso emittente e destinatario (circolare n. 249/E dell’11 ottobre 1996);
- il DDT deve indicare almeno le generalità del primo incaricato del trasporto, il quale non è tenuto ad eseguire ulteriori annotazioni sul documento. Il DDT è infatti completo di ogni elemento obbligatorio sin dall’origine, senza che emittente o successivi soggetti riceventi debbano apporre ulteriori annotazioni. Di conseguenza, il DDT può essere emesso sotto forma di documento informatico (circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006).
Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate ha continuato chiarendo come una fattura immediata (e quindi emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione) può sostituire i DDT scontrando o meno i beni trasportati durante il viaggio in quanto è sufficiente la sua sola emissione.