Sin dal 2006 è ormai consuetudine per i contribuenti persone fisiche destinare il cinque per mille delle proprie imposte a soggetti che impiegano quanto ricevuto in attività sociali e/o benefiche. Per l’anno 2020, con riferimento alle imposte 2019, le persone fisiche potranno scegliere a chi assegnare il proprio cinque per mille scegliendo una fra le categorie contenute nell’elenco di seguito riportato
- sostegno degli enti del volontariato;
- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
- sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- il sostegno agli enti gestori delle aree protette.
All’interno di ciascuna categoria, per il contribuente persona fisica è possibile scegliere un soggetto di proprio gradimento andando ad indicare il codice fiscale del soggetto gradito.
Gli enti beneficiari per potere far parte di questo elenco devono preliminarmente presentare apposita domanda di iscrizione utilizzando una specifica modulistica ed uno specifico software messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° aprile 2020.
Tra i soggetti indicati al punto a) vale la pena ricordare che di essi fanno parte le Onlus, le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale.
Tra i soggetti indicati al punto e) vale la pena ricordare che possono accedere al beneficio solo le associazioni
- affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni
- e che nella cui organizzazione è presente il settore giovanile.
Oltre a questi due elementi imprescindibili, le associazioni devono svolgere in via prevalente almeno una delle seguenti attività:
- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
La domanda di iscrizione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica a decorrere dal 1° aprile sino al 7 maggio 2020
- direttamente dai soggetti interessati, se in possesso dei codici di accesso all’Agenzia delle Entrate “Fisconline”, oppure
- tramite gli intermediari abilitati all’utilizzo del canale Entratel dell’Agenzia delle Entrate quali ad esempio dottori commercialisti, associazioni di categoria, Caf, ed altri soggetti.
Poiché il “contributo cinque per mille” è già presente da molti anni, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un elenco permanente ed ha pubblicato sul proprio sito internet questo elenco. Gli enti già presenti nell’elenco (perché negli anni precedenti avevano già presentato la domanda ed essa fu accolta) non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille.
Per gli enti di nuova iscrizione, è necessario presentare entro il 30 giugno 2020 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, nel quale il legale rappresentante della associazione attesta la persistenza dei requisiti che hanno dato diritto all’iscrizione. Tale dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale della associazione, unitamente alla sua copia del documento di identità deve essere spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno,
- per le associazioni di volontariato, alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate
- per le associazioni sportive, all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata
Tale dichiarazione deve essere spedita anche dai soggetti già presenti nell’elenco permanente (ossia già iscritti anteriormente a questa sessione) solo se vi è stata la variazione del rappresentante legale. In questo caso, la domanda telematica che fu presentata nel tempo rimane valida ma il nuovo legale rappresentante deve autocertificare la permanenza dei requisiti che danno diritto a far parte dell’elenco dei beneficiari del cinque per mille.
Tali dichiarazioni devono essere inviate a pena di decadenza della domanda presentata telematicamente entro il 7 maggio (per i nuovi iscritti) o di quella già presentata in passata (per i soggetti già iscritti).
Di seguito una tabella riepilogativa delle scadenze degli adempimenti e delle date nelle quali l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gli elenchi