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Bonus 600 euro anche per gli Avvocati. Ecco come fare

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Bonus 600 euro anche per gli Avvocati. Ecco come fare

mercoledì, 01 aprile 2020

Anche gli avvocati possono accedere alla misura straordinaria denominata “Fondo per il reddito di ultima istanza”. E’ possibile presentare le domande da oggi, 1° aprile 2020 e fino al 30 aprile, direttamente sul sito della Cassa Forense.


Il bonus di 600 euro previsto dal decreto Cura Italia per autonomi e partite Iva è stato, infatti, esteso anche ai professionisti iscritti alle casse di previdenza obbligatoria, vi rientrano dunque gli avvocati, sebbene non tutti.
Vi sono, infatti, dei requisiti che il professionista legale deve dichiarare all’atto di presentazione dell’istanza per poter fare richiesta del bonus:

  • di avere un reddito complessivo per l’anno 2018 non superiore a 35mila euro e dichiarare di aver avuto una limitazione dell’attività a seguito di provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • avere un reddito complessivo per l’anno 2018 tra i 35mila e i 50mila euro e anche, in tal caso, di aver subito perdite economiche a causa del coronavirus.

Il reddito è individuato al netto delle spese sostenute, dunque secondo il principio di cassa.

Il bonus di 600 euro non concorre alla formazione del reddito.

Gli avvocati possono fare domanda accedendo nella propria area personale sul sito di Cassa forense, inserendo le proprie credenziali.
La domanda va presentata compilando il modello online nella forma di autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n 445, in cui l’avvocato deve dichiarare sotto la propria responsabilità (art. 4 decreto del MEF 25 marzo 2020):

  • di essere libero/a professionista iscritto alla Cassa Forense;
  • di non essere titolare di pensione erogata dalla Cassa Forense o da altre forme di Previdenza obbligatoria;
  • di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  • di non aver presentato, per il medesimo fine, analoga istanza ad altro Ente previdenziale;
  • che il reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, dichiarato per l'anno 2018 (Dichiarazione 2019), non e' superiore a 35.000 euro con conseguente limitazione dell'attivita' a seguito di provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsita' in atti e della decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del DPT n. 445/2000);
  • di essere consapevole che i dati dichiarati saranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate e all'INPS, per i controlli di legge.

E’ necessario allegare copia del documento di identità e del codice fiscale e indicare le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale su cui si vuole ricevere l’accredito. In assenza di tale documentazione allegata, la domanda non sarà accolta.
Il sistema rilascerà ricevuta con l’indicazione della data e dell’ora dell’invio.

Sebbene il decreto preveda che le domande possano essere presentate sino al 30 aprile, si invita a non indugiare nell’inoltro dell’istanza, in quanto i bonus saranno erogati secondo il principio cronologico, pertanto, ad esaurimento delle risorse disponibili, probabilmente la procedura verrà bloccata in attesa di recuperare altre risorse.

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