Con Risposta ad interpello 27 marzo 2020, n. 97, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta su un’operazione di scissione parziale con attribuzione di un immobile e la conseguente ricostituzione della riserva iscritta a seguito della rivalutazione degli immobili.
L’interpello
Nel caso, il contribuente ha chiesto di conoscere la corretta modalità di ricostituzione, nell'ambito di una scissione societaria parziale non proporzionale, della riserva di rivalutazione iscritta in bilancio, riserva che accoglie il saldo attivo della rivalutazione, ai fini fiscali, dell'immobile strumentale di proprietà della società e che non è stata oggetto di affrancamento.
Con riferimento alla riserva di rivalutazione, l’art. 15, comma 21, del D.L. n. 185/2008 (legge n. 2/2009), prevede che nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
Il "realizzo" del bene rivalutato nel corso del periodo di sospensione comporta il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione con la conseguenza che, da una parte, le plusvalenze e le minusvalenze dei beni saranno determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione e che, dall'altra, si considera "libera" la parte della riserva di rivalutazione riferibile ai beni oggetto delle ipotesi in esame.
Decorso tale termine il costo fiscalmente riconosciuto dei beni rivalutati (rispetto al quale determinare l'eventuale plusvalenza o minusvalenza da realizzo) terrà conto del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione e la riserva che accoglie il saldo attivo della rivalutazione stessa continuerà ad essere assoggettata al regime di sospensione d'imposta.
In altri termini, l'eventuale "realizzo" del bene rivalutato, spirato il suddetto termine (c.d. "periodo di sorveglianza"), non comporta il venir meno degli effetti (fiscali) della rivalutazione, ivi inclusi quelli relativi alla riserva in sospensione d'imposta, la cui sorte fiscale dipenderà unicamente dagli eventi ad essa strettamente correlati.
Infine, è stato confermato che, una volta terminato il periodo di sorveglianza del bene (decorso il quale la cessione non fa decadere gli effetti della rivalutazione), la riserva di rivalutazione sull'immobile (ex art. 15 D.L. 185/2008) non deve seguire il bene (nello specifico l'immobile) che viene trasferito nella scissione ma, in base all'art. 173, comma 4, TUIR, deve essere ripartita tra la società scissa e la società beneficiaria in proporzione al rapporto esistente tra il patrimonio netto contabile trasferito e quello rimasto presso la scissa.