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Nuovo Modello TR per il rimborso del credito IVA trimestrale

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Nuovo Modello TR per il rimborso del credito IVA trimestrale

giovedì, 02 aprile 2020

La nuova versione del Modello TR, approvata dall’Agenzia delle Entrate, aggiorna le percentuali di compensazione applicabili alle operazioni attive e passive relative ai prodotti agricoli e ittici e introduce un’apposita casella nel riquadro destinato alla sottoscrizione della dichiarazione per segnalare l’esistenza di situazioni particolari.

Sono le principali novità introdotte dall’Agenzia Entrate con il provvedimento n. 144055 del 26 marzo 2020, che ha approvato la nuova versione del Modello TR, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale.

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno 2020, da presentare entro il 30 aprile 2020, in sostituzione del modello precedentemente approvato con provvedimento n. 64421 del 19 marzo 2019. Come, tuttavia, previsto dall’art. 62 del D.L. n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”), sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, che dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. Di conseguenza, fermo restando l’interesse degli operatori alla presentazione del modello entro il termine ordinario in modo da recuperare il credito, la trasmissione telematica delle istanze per il rimborso o la compensazione del credito IVA del primo trimestre 2020, in scadenza il 30 aprile 2020, potrà essere effettuata entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Come anticipato, le novità della nuova versione del Modello TR sono due, ossia:

  • l’introduzione della casella “situazioni particolari” nel riquadro destinato alla sottoscrizione della dichiarazione, nella quale occorre segnalare la sussistenza di condizioni particolari, eventualmente individuate dall’Agenzia delle Entrate successivamente all’approvazione del modello mediante la comunicazione di uno specifico codice;
  • l’introduzione, nell’ambito delle operazioni attive e di quelle passive, di appositi righi riguardanti i prodotti agricoli e ittici di cui alla Parte prima della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972, soggetti alla percentuale di compensazione del 6% prevista dal D.M. 27 agosto 2019. Quest’ultima, in particolare, è applicabile alla “legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine”, nonché ai “cascami di legno compresa la segatura; legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale, di cui ai nn. 43) e 45”.

Si ricorda, infine, che, a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno 2020, i crediti IVA trimestrali richiesti a rimborso possono esse oggetto di cessione a terzi.

Tale possibilità è stata prevista dall’art. 12-sexies del D.L. n. 34/2019 (decreto crescita), estendendo ai crediti IVA infrannuali la previsione che consente, per i crediti risultanti dalla dichiarazione IVA annuale chiesti a rimborso, la cessione rilevante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (art. 5, comma 4-ter, del D.L. n. 70/1988).

La modifica normativa, applicabile ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal’1 gennaio 2020, adegua la normativa in materia all’orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. 24 giugno 2015, n. 13027).

 

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