I servizi di logistica “integrata” si qualificano, ai fini della territorialità, come prestazioni di servizi “generiche”, i quanto tali soggette a IVA nel luogo di stabilimento del committente, non essendo applicabile la deroga prevista per le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, che si considerano rilevanti nel luogo di ubicazione dell’immobile.
Si tratta del chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 96 del 27 marzo 2020, avente per oggetto l’individuazione del trattamento applicabile, ai fini IVA, ad un contratto di servizi di logistica “integrata” che si sostanzia, essenzialmente, in un’operazione complessa, composta da elementi connessi alla movimentazione della merce, al suo trasporto, al magazzinaggio, all’espletamento di servizi e formalità doganali, all’assistenza nell’etichettatura, nella cernita, nel condizionamento, nel confezionamento, nella contabilizzazione e, ingenerale, in tutti i servizi connessi alla qualifica di hub di logistica integrata per merci di terzi.
L’istante, nel propendere per la qualificazione dell’operazione nell’ambito delle prestazioni di servizi “generiche”, territorialmente rilevanti nel Paese del committente ai sensi dell’art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, ha rilevato che il servizio di logistica “integrata” in questione, sebbene composto da più prestazioni, va considerato come un servizio unico ed indivisibile, che nella specie non può essere ricondotto al mero magazzinaggio, integrando numerose attività, gestionali, contabili, di spedizione, di trasporto, doganali, di reportistica, con interventi sui beni e sul loro confezionamento, sulla loro profilazione informatica e sulla relativa qualità, testata e controllata. Allo stesso tempo, sempre ad avviso dell’istante, il magazzinaggio non si configura come servizio principale della prestazione complessa, ma è un elemento connaturato alla logistica “integrata” intesa nella sua interezza e, inoltre, gli immobili ove l’attività si svolge non sono elementi costitutivi ed essenziali della prestazione.
L’Agenzia delle Entrate ha condiviso la soluzione interpretativa prospettata dall’istante, ritenendo che, nel caso di specie, trovi applicazione la previsione dell’art. 31-bis, par. 3, lett. b), del Regolamento n. 282/2011/UE, secondo cui non rientra nella deroga territoriale dell’art. 47 della Direttiva n. 2006/112/CE, corrispondente all’art. 7-quater, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, “il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario”.
Tale previsione recepisce i principi forniti dalla Corte di giustizia nella sentenza RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland (causa C-155/12 del 27 giugno 2013), avente per oggetto una fattispecie simile a quella in esame, consistente nella fornitura a operatori economici di un servizio complesso di stoccaggio merci che include, in particolare, il ricevimento delle merci in magazzino, la sistemazione delle stesse nelle apposite aree di stoccaggio, la custodia, l’imballaggio per i clienti, la consegna, lo scarico e il carico.
Secondo i giudici dell’Unione, una prestazione di stoccaggio, come quella esaminata nella pronuncia, “non può essere considerata relativa alla sistemazione, alla gestione o alla valutazione di un bene immobile” e la stessa può rientrare nell’ambito di applicazione della deroga territoriale delle prestazioni relative a beni immobili “soltanto se viene riconosciuto al suo beneficiario il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato”.
In sostanza, se i beneficiari della prestazione del servizio non hanno alcun diritto di accesso alla parte dell’immobile in cui sono stoccatele loro merci o l’immobile sul quale o nel quale le medesime devono essere stoccate non costituisce un elemento centrale e indispensabile della prestazione di servizi, la prestazione di servizi di stoccaggio complesso non può rientrare nell’ambito di applicazione del criterio territoriale fondata sul luogo di ubicazione dell’immobile.
Alla luce dei principi esposti, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che i servizi di logistica “integrata” siano riconducibili al predetto criterio territoriale, basato su luogo di ubicazione dell’immobile, siccome il committente non ha, nel caso considerato, il diritto di utilizzare in tutto o in parte i beni immobili in cui è svolta la prestazione.