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Accordo-quadro per cassa integrazione in deroga in Calabria

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Accordo-quadro per cassa integrazione in deroga in Calabria

venerdì, 27 marzo 2020

La Regione Calabria, le Associazioni imprenditoriali UNINDUSTRIA CNA CIA Coldiretti Confcommercio Confesercenti Confcooperative Confapi AIOP Confprofessioni Confagricoltura Casartigiani Confartigianato Federalberghi Lega Cooperative AGCI, dalle OO.SS.CGIL CISL UIL UGL, hanno sottoscritto il 23 marzo 2020 l’accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga.

Campo di applicazione

La Cassa integrazione guadagni in deroga è prevista per i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, i professionisti, anche in forma associata o di società tra professionisti (STP) e le associazioni anche non riconosciute, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e vi accedono solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari previsti dal D.Lgs. 148/2015, (CIGO, CIGS, FIS e Fondi di Solidarietà Bilaterale per i datori di lavoro con più di cinque lavoratori dipendenti, di settore, ecc..) perché ne hanno già fruito nei limiti massimi previsti, ovvero siano state esaurite le risorse previste dai medesimi fondi.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Destinatari 

Tutti i lavoratori, indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata, aventi alla data del 23/02/2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i datori di lavoro di cui al comma 1 dell'art. 22 del D.L. 17/03/2020 n. 18, ovvero dipendenti da datori di lavoro che possono accedere ancora agli ammortizzatori ordinari di cui al D.Lgs. 148/2015, limitatamente a quei lavoratori che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di accesso agli stessi, con la qualifica di:

- Operai

- Impiegati

- Quadri

- Apprendisti

- Soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato

- I lavoratori somministrati possono accedere se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti (la domanda è a carico dell'agenzia di somministrazione).

- Lavoratori a domicilio monocommessa;

- Lavoratori con contratto di lavoro intermittente esclusivamente se in forza al 23 febbraio 2020 e nei limiti delle giornate di lavoro indicate nella comunicazione preventiva obbligatoria di chiamata di cui al Decreto Interministeriale del 27/03/2013 trasmessa all'Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data del 23/02/2020 e dunque, in data antecedente il verificarsi della causale che ha determinato il ricorso alla cassa integrazione per il datore di lavoro;

- Lavoratori agricoli nei limiti delle giornate svolte nell'anno precedente e comunque entro i limiti di 9 settimane di cui al DL 17 Marzo 2020 n. 18;

- Per i lavoratori a tempo determinato il beneficio dell'ammortizzatore sociale in deroga può essere concesso fino alla durata del contratto e, comunque, non oltre 9 settimane, con l'esclusione di proroghe o rinnovi contrattuali successivi alla scadenza in atto.

Durata

I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga possono essere concessi per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Il trattamento di CIG in deroga è riconosciuto nel limite massimo delle risorse assegnate, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.

I lavoratori che fruiscono della CIG in deroga hanno altresì assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

La prestazione di CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Procedura

A)  Consultazione sindacale: L'accordo di cui al comma 1 dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. In tal caso i datori di lavoro sono tenuti comunque a informare preventivamente alla presentazione della domanda le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a mezzo PEC o e-mail. I datori di lavoro che intendono accedere alla CIG in deroga devono avviare la procedura di consultazione sindacale fornendo, anche attraverso l'Associazione Datoriale, una informativa alla RSU o RSA aziendale ed alle OO.SS. di categoria, firmatarie del presente accordo, dalla quale risulti la durata presumibile della sospensione o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da collocare in CIGD. Tale informativa che attiva la procedura sindacale, deve essere inoltrata alle organizzazioni sindacali anche tramite le Associazioni Datoriali e/o gli Enti Bilaterali, da esperire entro il termine di 5 giorni lavorativi; in mancanza della definizione, il datore di lavoro, può presentare la domanda di CIGD allegando l'evidenza dell'informativa data alle OO.SS.; l'Informativa deve attestare l'esistenza di un pregiudizio per l'attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla CIGD. Il trattamento di CIGD previsto nell'accordo sindacale non potrà superare le nove settimane.

B)  Verbale: Il verbale di accordo dovrà contenere tutti i seguenti dati:

- Data dell'accordo;

- I nominativi e la qualifica rivestita da coloro che sottoscrivono l'accordo (datore di lavoro, rappresentante dell'associazione datoriale e delle organizzazioni sindacali);

- I dati identificativi dei datori di lavoro, con la specifica sia della sede legale che della sede dell'unita produttiva per la quale e richiesta la CIG in deroga, il numero dei lavoratori in organico con la suddivisione in quadri, impiegati, operai e apprendisti e lavoratori a domicilio, nonché il settore di appartenenza;

- Indicazione della causa che ha costretto il datore di lavoro ad una riduzione o sospensione dell'attività produttiva con richiesta di intervento di CIG in deroga;

- Il periodo di richiesta di CIG in deroga, il numero dei lavoratori sospesi a zero ore ovvero con orario ridotto;

- Il datore di lavoro deve dare atto delle motivazioni effettive per cui non può usufruire di CIGO, CIGS.

C)  Termini: La domanda di CIG in deroga deve essere presentata entro 4 (quattro) mesi dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro. Qualora il periodo di sospensione/riduzione richiesto abbia una durata complessiva inferiore a 15 giorni, la domanda deve essere presentata entro l'ultimo giorno del periodo di sospensione/riduzione richiesto. La domanda va inoltrata per via telematica all'indirizzo PEC ammortizzatorisociali@pec.regione.calabria.it, corredata di tutti i documenti richiesti.

D)  Comunicazione e pagamento: La Regione Calabria  trasmette all'INPS, nei termini di cui all'art. 22, comma 4, del DL 18/2020, l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo. I datori di lavoro sono obbligati ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro i termini previsti dall'art. 44, comma 6 ter, del D.L.gs 148/2015. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Nel caso di mancato utilizzo della autorizzazione i datori di lavoro dovranno comunicare a Regione Calabria e INPS, a mezzo PEC all'indirizzo ammortizzatorisociali@pec.regione.calabria.it, con lettera sottoscritta dal proprio legale rappresentante, la rinuncia al provvedimento di autorizzazione richiedendone l'annullamento.

 

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