In data 26 marzo 2020 e’ stato firmato l’Accordo Quadro tra Regione Piemonte e parti sociali, in linea con gli ultimi dettati normativi disciplinanti recanti le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in cui si stabiliscono le modalita’ di gestione delle misure sopra menzionate.
Le parti stipulanti hanno convenuto che, vista l’estrema gravita’ della situazione che ha messo a rischio non solo la struttura del tessuto sociale bensì anche di quello produttivo, la necessità di tutelare le piccole imprese, fortemente esposte sul mercato, le quali non possono accedere agli strumenti di tutela di tipo ordinario, quale la CIG.
Quale ammortizzatore sociale puo’ essere utile in questo caso?
La Cassa integrazione in deroga.
Secondo quanto disposto dall’art 22 del D.L Cura Italia “Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane”
Le parti quindi concordano che per la gestione di particolari fattispecie contrattuali si dispone che:
- i lavoratori intermittenti possono beneficiare dell’integrazione salariale nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la presenza media sugli ultimi tre mesi, fino ad un massimo di 12 mesi;
- ai lavoratori somministrati non coperti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale l’integrazione salariale spetta solo se l’azienda presso cui operano beneficia di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;
- nel caso dei contratti di apprendistato, la tutela copre tutte e tre le tipologie previste dalla normativa;
- per il settore agricolo, il riferimento per la determinazione dei periodi di lavoro è la giornata: per i lavoratori operanti in tale settore il trattamento di CIGD è fruibile nei limiti delle 45 o 54 giornate (nove settimane x 5 o 6 giorni, a seconda della durata della settimana lavorativa).
Le imprese che possono accedere solo alla CIGS e non alla CIGO, non potendo avvalersi delle norme di cui agli articoli 19 e 20 del D.L. 18/2020, hanno titolo a richiedere la CIG in deroga.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Si ricorda che il riconoscimento del trattamento di integrazione salariale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti è subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale, da allegare alla domanda di CIGD, che può essere concluso con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale anche in via telematica.
ATTENZIONE: Ai datori di lavoro fino a 5 dipendenti non è richiesto l’accordo sindacale: sono però tenuti ad allegare alla domanda di CIGD una dichiarazione in cui si attesti l’esistenza di un pregiudizio per l’attività aziendale che giustifichi il ricorso all’integrazione salariale.
Nell’ACQ si specifica che I le istruzioni operative e le disposizioni relative alla fase di avvio del nuovo sistema saranno diffusi attraverso le pagine dedicate agli ammortizzatori sociali del sito della Regione Piemonte, sentite le parti sociali e la Direzione Regionale INPS.
Per ulteriori chiarimenti sul tema , ecco la risposta della nostra esperta ai quesiti posti durante il webinar