L’INPS con il messaggio n. 1373 del 25 marzo 2020 ha fornito chiarimenti circa le quota a carico dei lavoratori dipendenti relativa agli adempimenti ed ai versamenti contributivi.
L’istituto con la Circolare 37 del 12 marzo 2020 aveva già fornito le indicazioni in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali disposta dal DL 9/2020, precisando il datore di lavoro o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e nel caso in cui usufruiscano della sospensione contributiva, sarà sospesa sia la quota a carico sia quella a carico del lavoratore dipendente. In base a tele indicazione e alle richieste di chiarimenti pervenute, l’ente ha ritenuto necessario sottoporre al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la questione, avendo questo valutato positivamente i contenuti della circolare.
A seguito dell’aggravamento della situazione epidemiologica, il Ministero ha ritenuto necessario riconsiderare il parere precedentemente espresso dal momento che l’articolo 61 commi 2 e 5 del d.l. 18/2020, c.d. “cura Italia” ha esteso quanto previsto dal DL 9/2020 ad una serie di attività che amplia quella precedentemente individuata.
L’INPS informa, pertanto, che le disposizioni del DL 9/ 2020 vanno interpretate in modo restrittivo per due motivi:
- per la sua formulazione letterale pare potersi riferire a tutti i versamenti e, pertanto, nonsembrerebbe poter essere derogata in relazione alla circostanza che le trattenute siano giàstate effettuate dal datore di lavoro;
- i presupposti della sospensione, estesa ad una platea di destinatari più ampia, nonché le conseguenze e gli impatti sulle condotte di coloro che sono chiamati ad effettuare i versamentisono stati valutati dal legislatore d’urgenza in modo differente rispetto al momento dellastesura dell’articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020, essendo in presenza di una situazioneepidemiologica molto più grave con inevitabile diminuzione della capacità economica deisingoli.
L’Ente chiarisce che il favor nei confronti dei creditori di imposta ha indotto a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’istituto in un’unica soluzione entro la data di ripresa dei versamenti, senza interessi né sanzioni.
Infine, lo stesso favor induce a ritenere sospeso anche il termine di tre mesi decorrente dalla data di notifica, come disposto dalle norme dirigenziali, che riprenderà una volta terminato il periodo di sospensione.