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D.L. Cura Italia: i nuovi crediti di imposta

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D.L. Cura Italia: i nuovi crediti di imposta

lunedì, 23 marzo 2020

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro 

L’art. 64 del D.L. 18/2020 “CURA ITALIA” del 17.03.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 dello stesso giorno, introduce un credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro.

Agli esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Tali spese devono essere sostenute e documentate. 

Il credito di imposta è riconosciuto per l’anno 2020

Le disposizioni applicative saranno definite con un decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro 30 gg dall’entrata in vigore del D.L. 18/2020 e quindi dal 17.03.2020.

Credito d’imposta per botteghe e negozi

Il successivo art. 65 del D.L. 18/2020 “CURA ITALIA introduce un ulteriore credito di imposta:il credito di imposta per botteghe e negozi.

In particolare agli esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, ovvero negozi e botteghe.

Tale credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e spetta esclusivamente per i soggetti che hanno dovuto sospendere l’attività.

Non pertanto è riconosciuto alle attività previste dall’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ovvero alle attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, a titolo esemplificativo di:

  • prodotti alimentari
  • computer, elettrodomestici, apparecchiature per le telecomunicazioni
  • farmacie e parafarmacie
  • articoli medicali e ortopedici
  • ottici
  • prodotti per animali domestici
  • ferramenta e materiale elettrico
  • edicole

Sono escluse anche le attività di cui all’allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020, ovvero le attività inerenti i servizi alla persona, a titolo esemplificativo:

  • lavanderie anche industriali
  • tintorie
  • servizi di pompe funebri
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