L’INPS, con circolare n. 37 del 12 marzo 2020, ha fornito istruzioni in merito all’ambito di applicazione del D.L n.9 del 2 marzo 2020, il quale ha disposto la sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
L’Istituto, con la presente circolare, ha ricordato come, in base al dettato normativo del decreto, l’art. 5 del medesimo abbia disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, nei comuni individuati nell’allegato del D.P.C.M. del 1° marzo 2020.
Soggetti interessati alla sospensione ex art 5 D.L. n. 9/2020
L’INPS ha precisato che i soggetti destinatari della suddetta sospensione sono:
• i datori di lavoro privati;
• i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
• i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.
Si rammenta che, in tema di sospensione, sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di ammortamento emessi sulle dilazioni già concesse dall’Istituto, sono, quindi, sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 9/2020: imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator
In questo caso la sospensione, così come previsto dall’art. 8 del D.L. n. 9/2020, degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale.
I destinatari sono:
• i datori di lavoro privati;
• i lavoratori autonomi (commercianti);
• i committenti obbligati alla Gestione separata.
Denuncia Uniemens - aziende con pluralità di sedi operative
Il decreto legge prevede la sospensione anche per gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens. Nell’ipotesi in cui l’azienda abbia un’unica matricola con però sedi nei comuni di cui all’allegato 1, la sospensione opera soltanto in relazione ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori colpiti dall’emergenza epidemiologica.
L’INPS ha, pertanto, chiarito che, per le suddette aziende, la denuncia Uniemens deve essere compilata in maniera completa, denunciando sia i lavoratori appartenenti alle unità operative colpite dall’evento in trattazione sia quelli operanti al di fuori dei predetti territori.
Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
La sospensione opera anche con riferimento ai dipendenti di enti con natura giuridica privata, iscritti alla Gestione pubblica quali:
• aziende con personale iscritto alla Gestioni pubblica per effetto di previsioni legislative;
• scuole primarie parificate e asili eretti in enti morali, il cui personale docente è obbligatoriamente iscritto alla Cassa Pensioni Insegnanti;
• associazioni o fondazioni, derivanti dalla trasformazione della natura giuridica delle Ipab o Case di Riposo, anche per il personale che ha optato per il mantenimento del trattamento pensionistico e previdenziale ex INPDAP.
I datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, nel periodo oggetto di sospensione contributiva, dovranno continuare a trasmettere la denuncia mensile UNIEMENS- ListaPosPA relativa ai mesi di febbraio e marzo 2020 valorizzando i campi relativi agli imponibili e ai contributi con i relativi importi
I contributi sospesi come si recuperano?
L’istituto ha precisato che per:
• i soggetti di cui all’art 5 del D.L 9/2020 gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi vengono effettuati, a far data dal 1° maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020;
• I soggetti di cui all’art. 8 del D.L 9/2020 che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, si prescrive che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria possano essere versati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020;
i soggetti che, alla data del 2 marzo 2020 sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all’allegato del DPCM del 1° marzo 2020 il dettato normativo disciplinato dall’ art.10 del D.L. 9/2020, ha sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020, una serie di termini, tra i quali:
1. i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali;
2. i termini relativi ai processi esecutivi e quelli relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
Per le istruzioni contabili si rimanda alla presente circolare