Con la sentenza n. 9395/2020, la Corte di Cassazione ha cassato parzialmente con rinvio la sentenza pronunciata nel merito dalla Corte d’appello di Catania in un caso di bancarotta fraudolenta ai danni dell’amministratore di una S.r.l..
Tra i sette motivi del ricorso promossi da parte dell’imputato, con il terzo motivo, la sua difesa contestava la motivazione addotta dai giudici in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale per il quale era stato condannato. Secondo la difesa dell’imputato, infatti, non poteva ritenersi sussistente nei confronti dell’amministratore della Srl l’ipotesi di bancarotta fraudolenta nei documenti, poiché i libri giornale e degli inventari, di cui si contestava l’omissione, erano stati prodotti in modalità digitale; era stato poi il curatore a non aver provveduto ad estrarre copia della documentazione.
Sul punto, la Corte di Cassazione, nella propria decisione, ha evidenziato che se è vero che è onere dell'imprenditore mettere a disposizione della curatela la documentazione contabile, anche laddove tenuta con modalità informatiche, la consegna al curatore di tale documentazione realizza il dovere posto in capo all’imprenditore.
E’, pertanto, da ritenersi erroneo, come diversamente avevano fatto i giudici di merito a sostegno della propria pronuncia, ritenere che la tenuta della contabilità in modalità digitale "non elimini l'obbligo della tenuta delle scritture contabili normativamente previsto e sanzionato". Secondo la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 2220 cod. civ., invero, le scritture e i documenti di cui alla stessa disposizione possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, purchè le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti (V. Sez. 5, n. 35886 del 20/07/2009).
Tale principio assume maggiore rilevanza quando il supporto informatico contenente la documentazione contabile viene consegnato dall’imprenditore al curatore che però si rifiuta di ottemperare, estraendone copia.
La consegna della documentazione informatica al curatore, pertanto è valsa nel caso di specie a riqualificare il reato ascritto all’imputato da bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice (V. Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018 - dep. 2019).
I giudici di merito dovranno ora ridefinire la questione considerando le motivazioni della Corte di Cassazione poste a fondamento dell’accoglimento del ricorso promosso dall’imputato.