Con le risposte a interpello n. 86 e n. 87 del 5 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le conseguenze in caso di tardivo invio del modello ANR/3, riguardante l’identificazione diretta ai fini IVA di un soggetto non residente, spiegando che trattasi di una violazione di natura formale.
I casi di specie
Nei due casi specifici, era stata commessa violazione da un soggetto passivo non residente e identificato ai fini IVA in Italia (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) e la tardiva variazione dei dati, mediante modello ANR/3, riguardava la modifica del rappresentante legale.
La variazione veniva posta in essere oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 35-ter, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972.
Alle Entrate sono richiesti chiarimenti in ordine alla natura delle violazioni commesse, al regime sanzionatorio e all'eventuale applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472/1997.
La soluzione delle Entrate
Nella risposta viene chiarito che in caso di omessa presentazione della dichiarazione di inizio o variazione di attività di cui all'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972 o di presentazione della stessa con indicazioni incomplete o inesatte, si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro (art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997).
La sanzione è ridotta a 1/5 del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.
Questa attenuante non esclude la possibilità di regolarizzazione spontanea delle violazioni commesse entro i termini di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 (c.d. ravvedimento operoso).
Per cui, pur essendo espressamente prevista, quale unica violazione punibile, l'omessa presentazione della dichiarazione di inizio o variazione di attività, è in ogni caso sanzionabile anche la presentazione della dichiarazione oltre i termini ordinariamente previsti.
Quanto alla natura delle violazioni, richiamando precedenti di prassi (tra cui la Circolare n. 11/E/2019), l'Agenzia chiarisce che nell’ipotesi di tardivo invio del modello ANR/3, trattandosi di violazione avente natura formale, non ricorrono i presupposti per applicare la causa di non punibilità che è prevista per le sole violazioni meramente formali, ossia che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che comunque non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.
Potrà, tuttavia, essere valutato a posteriori, da parte dell’Amministrazione finanziaria nell’ambito dell’attività di verifica, se la violazione commessa, nel caso concreto, abbia arrecato o meno pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo.
E’ fatta comunque salva la possibilità di regolarizzazione spontanea delle violazioni commesse entro i termini di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.