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Amministrare più condomini ora è più semplice

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Amministrare più condomini ora è più semplice

martedì, 03 marzo 2020

Con la risoluzione 10/E del 27 febbraio 2020 e pubblicata il 28 febbraio, l’Agenzia Entrate apre agli amministratori di condominio la possibilità di rendere più efficiente il loro operato consentendo loro di avere un unico accesso per effettuare gli invii telematici ai quali i singoli condomìni sono obbligati. 

Riferendosi nello specifico agli invii telematici, i condomìni 

  • ai sensi dell’art. 23 del D.P.R 600/73, sono soggetti agli obblighi dei sostituti di imposta consistenti nell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate
    • delle Certificazioni Uniche con le quali vengono comunicati 
      • i dati reddituali / previdenziali / assistenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati; 
      • i dati relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
      • i dati relativi alle locazioni brevi;
    • del Modello Sostituti di Imposta (770);
  • ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2016, sono obbligati all’invio dei dati relativi alle spese sostenute sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata relativamente
    • alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica;
    • all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni condominiali.

Per assolvere a questi adempimenti, i condomìni posso provvedere

  • in proprio, ossia per mezzo dell’amministratore di condominio, oppure
  • attraverso un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3 comma 3 D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 quali ad esempio dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro ed altri soggetti identificati nella norma indicata.

Qualora il condominio provveda in proprio, l’amministratore, sia esso operando in qualità di gestore oppure in qualità di incaricato, utilizza l’abilitazione telematica propria del condominio. 

Con la pubblicazione della risoluzione n. 10/E, l’Agenzia delle Entrate consente all’amministratore di condominio che amministra più di un condominio di possedere una propria utenza telematica individuale consentendogli perciò di provvedere all’invio di più comunicazioni riferite a condomìni diversi senza dovere procedere a cambiare utenza telematica ogni volta che provvede ad inviare una comunicazione per ogni condominio diverso. 

Questa soluzione, caldeggiata dalle associazioni di categoria, permette ai soggetti che amministrano più condomìni la possibilità di provvedere più rapidamente agli adempimenti telematici in quanto così facendo accedono una sola volta con la propria utenza personale anziché accedere ogni volta con una utenza diversa a seconda del condominio per il quale in quel momento devono procedere ad un invio telematico.

L’Agenzia delle Entrate inizia il suo intervento preliminarmente ricordando chi può ricoprire l’incarico di amministratore di condominio ossia coloro che

  • godono dei diritti civili; 
  • non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; 
  • non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 
  • non sono interdetti o inabilitati; 
  • il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari; 
  • hanno conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
  • hanno frequentato un corso di formazione iniziale e periodicamente si aggiornano attraverso percorsi di formazione continua.

Possono essere considerate amministratore di condominio anche le società costituite ai sensi del titolo V dell’articolo V del Codice Civile qualora i requisiti sopra indicati siano posseduti dagli amministratori e/o dai soci illimitatamente responsabili di esse.

La risoluzione ministeriale prosegue ricordando anche che per legge, l’amministratore di condominio è il legale rappresentante del condominio: in quanto tale, al tempo stesso

  • è obbligato ad eseguire i propri doveri riguardanti, tra l’altro, gli adempimenti fiscali di cui sopra
  • è legittimato, in quanto legale rappresentante, ad adempiere agli stessi attraverso l’utenza telematica del proprio condominio. 

L’Agenzia delle Entrate è a conoscenza di chi ha la rappresentanza legale perché quando il condominio presenta richiesta di attribuzione del codice fiscale attraverso la compilazione e presentazione del modello AA5/6 (o del modello AA7/10, se in possesso anche della partita iva), esso si identifica come soggetto giuridico con codice 51 (condominio, appunto) ed indica come legale rappresentante il soggetto che sarà amministratore di condominio indicandolo con il codice 13 (oppure, se condominio avente partita iva, con il codice 1).

Stessa modulistica andrà utilizzata per comunicare all’Agenzia delle Entrate successive variazioni nel condominio, compresa la rappresentanza dello stesso.

Per effetto della pubblicazione della risoluzione di cui si tratta, per ottemperare agli adempimenti fiscali ai quali il condominio è soggetto, il condominio potrà alternativamente provvedervi

  • attraverso un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3 comma 3 D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322;
  • in proprio, ossia per mezzo dell’amministratore di condominio il quale potrà operare
    • con l’utenza del singolo condominio del quale è amministratore;
    • con l’utenza propria con il quale provvederà all’invio del proprio condominio e di altri del quale è allo stesso tempo amministratore.

Qualora l’amministratore di condominio venisse meno al proprio incarico non per dimissioni o revoca del mandato ma a seguito della perdita dei requisiti per i quali è legittimato ad operare, anche l’utenza telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate verrà a cessare.

 

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