La quota di iscrizione ad una manifestazione artistica che consente di partecipare ad una competizione e, in caso di superamento di una selezione, di esporre la propria opera ad una mostra espositiva in Italia, rappresenta il corrispettivo di una prestazione di servizi relativa all’accesso ad attività culturali e artistiche, soggetta a IVA nel luogo di svolgimento della manifestazione.
Con questo principio, espresso nella risposta all’interpello n. 62 del 19 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire quale sia il luogo di effettuazione della prestazione resa dall’organizzatore di una manifestazione artistica che consente ai partecipanti, a fronte del versamento di una quota fissa, non solo di partecipare alla competizione, ma anche di esporre la propria opera sul portale on line della manifestazione, nonché – per coloro che hanno superato una selezione – di esporre l’opera in una mostra allestita in Italia.
Nel caso in esame, si è trattato di conoscere quale sia il trattamento applicabile, ai fini IVA, alla quota di partecipazione alla manifestazione, tenuto conto che al momento del pagamento della stessa non è possibile sapere se l’artista prenderà parte alla mostra espositiva, in quanto l’effettiva partecipazione sarà valutata da una giuria.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la quota di partecipazione per il concorso artistico rientra nella previsione dell’art. 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, nella specie tra le prestazioni di servizi relative all’accesso ad attività culturali e artistiche, per cui si considera soggetta a IVA in Italia, ove si svolge la manifestazione, indipendentemente dalla circostanza che l’artista sia titolare o meno di una posizione IVA (si veda anche la circolare n. 37 del 29 luglio 2011, § 3.1.4).
L’ulteriore servizio compreso nella quota versata dal partecipante, che consiste nell’iscrizione ad un portale on line grazie al quale l’opera presentata viene resa visibile sul web, assume carattere accessorio rispetto alla partecipazione al concorso, con la conseguenza che ad esso – ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972 – si applica lo stesso trattamento IVA della prestazione principale, rappresentata dalla partecipazione al concorso artistico.