L’Agenzia delle Entrate ha stabilito con Risposta ad interpello 27 febbraio 2020, n. 78, che i piani di incentivazione ai lavoratori impatriati sono detassati in applicazione del beneficio fiscale di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 solo nella misura in cui si riferiscono all'attività prestata in Italia.
L’interpello
La Risposta all’interpello in esame riguarda il piano di incentivazione monetario e azionario per lavoratori dipendenti e nuovi residenti.
Com’è noto, l'imputazione del reddito di lavoro dipendente è disciplinata dal principio di cassa (momento dell'effettiva percezione da parte del lavoratore). Per le azioni tale momento coincide con quello in cui è esercitato il diritto d'opzione, a prescindere dalla data di emissione o di consegna dei titoli.
Circa la determinazione del reddito di lavoro dipendente scaturente dall'assegnazione di azioni, queste ultime rilevano fiscalmente per un importo pari alla differenza tra il loro "valore normale" e il valore corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell'assegnazione stessa.
Pertanto, i redditi derivanti dai piani di incentivazione sono da ricondurre alla categoria dei redditi di lavoro dipendente, per cui l'azienda sarà tenuta ad operare la ritenuta alla fonte:
- al momento dell'erogazione dell'incentivazione monetaria ("cash bonus") derivante dal piano monetario;
- al momento in cui, terminato il periodo di vesting, le azioni vengono trasferite a titolo gratuito ai manager sulla base del piano azionario.
Riguardo la determinazione della base imponibile delle remunerazioni incentivanti previste dai piani in esame, l'Agenzia precisa che il reddito costituito dalle azioni assegnate in ragione del piano azionario, deve considerarsi prodotto, per il loro intero ammontare, nel momento in cui le stesse sono attribuite al manager, ossia entrano nella sua disponibilità, indipendentemente dalla circostanza che tale retribuzione in natura si riferisca anche ad un periodo in cui i manager hanno svolto l'attività di lavoro dipendente all'estero.
L'azienda dovrà quindi assoggettare a ritenuta alla fonte l'intero ammontare del reddito corrispondente alle azioni assegnate ai manager residenti che non si avvalgono dei regimi fiscali agevolati, con il riconoscimento del credito d'imposta disciplinato dall'art. 165 TUIR.
Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l'assoggettamento ad imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero, sempreché non siano state residenti in Italia, in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione (art. 24-bis TUIR). Conseguentemente, non saranno da assoggettare a tassazione progressiva e, quindi a ritenuta alla fonte, i redditi prodotti all'estero.