Con il mess. 734 del 25/02/2020 l’INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di recupero sulle prestazioni in corso di pagamento degli indebiti da prestazioni a sostegno del reddito.
L’istituto ha indicato che il procedimento amministrativo delineato dalla determinazione presidenziale n. 123/2017 prevede le seguenti fasi:
1. Verifica della possibilità di effettuare una compensazione impropria che si verifica quando il credito da parte del percettore sia riferito ad arretrati sulla stessa prestazione.
2. Invio all’interessato di una nota di debito che contiene la diffida a restituire la somma entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso. La nota contiene l’indicazione secondo cui l’INPS è tenuto per legge al recupero coattivo dei propri crediti avvalendosi dell’agente addetto alla riscossione competente.
3. Trascorsi infruttuosamente 30 giorni dal ricevimento della nota di debito da parte del debitore, si darà luogo al recupero dell’indebito secondo le modalità e l’ordine di priorità indicati nell’articolo 3 della determina citata, ovvero a) trattenuta su prestazioni in corso di pagamento oppure b) pagamento mediante rimessa in denaro.
In difetto, dunque, dei presupposti richiesti per procedere alla c.d. compensazione impropria dovrà procedersi, ove possibile, al recupero mediante trattenuta su prestazione in corso di pagamento, che deve essere contenuto nei limiti del quinto della prestazione, da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle ritenute fiscali
L’ente ha ricordato che in caso di recupero mediante rimessa in denaro, la rateizzazione è consentita su domanda dell’interessato solo per debiti superiori a 100€, dando luogo a rateizzazione rispettando due criteri:
• le rate mensili correnti non possono essere di importo inferiore ad € 60, fatta salva la rata finale;
• la durata non può essere superiore:
- a 24 mensilità per gli indebiti c.d. di condotta;
- a 36 mesi per gli indebiti c.d. civili;
- a 72 mensilità per gli indebiti c.d. propri;
• per gli indebiti di condotta e civili la rateizzazione può essere accordata solo per comprovate situazioni socio-economiche dell’interessato e con applicazione sul dovuto, già maggiorato degli interessi legali decorrenti dalle date di effettuazione dei singoli pagamenti, degli interessi legali di dilazione di cui all’articolo 1282 c.c., fino all’effettivo soddisfo.