Con la Risposta ad interpello 21 febbraio 2020, n. 72, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di valutazione antiabuso di un'operazione attuata attraverso una scissione parziale non proporzionale di una spa in favore di una società beneficiaria di nuova costituzione.
Il caso
La fattispecie riguarda una società partecipata al 30% da un socio persona fisica e al 70% da un’altra società (a sua volta partecipata al 100% da un’altra persona fisica), proprietaria di partecipazioni in società operative e di beni immobili, alcuni dei quali concessi in locazione alle società operative controllate ed altri a società terze (e, in questo senso, non strumentali all’attività esercitata dal gruppo).
Per contrasti interni, viene decisa la scissione parziale asimmetrica della società con attribuzione a una newco beneficiaria del compendio immobiliare concesso in locazione alle società terze (i c.d. “immobili non strumentali” per il gruppo) e concambio strutturato in modo tale da determinare la fuoriuscita del socio persona fisica dalla compagine sociale della scissa (che diviene pertanto interamente partecipata dalla società che ne possiede ante scissione il 70%) con attribuzione al medesimo del 100% delle partecipazioni nella newco beneficiaria del patrimonio immobiliare scisso.
Il socio assegnatario delle partecipazioni nella beneficiaria non è intenzionato a cederle, né le ha previamente rivalutate con il pagamento di un'imposta sostituiva, né è intenzionato a procedere alla liquidazione della società beneficiaria con assegnazione a sé stesso del bene avvalendosi di norme fiscali agevolative; né la società beneficiaria usufruirà di alcuna norma agevolativa.
Esito dell’interpello
Alla richiesta dell’istante di conoscere se l'operazione sia da ritenersi elusiva ai fini fiscali, l’Agenzia delle Entrate afferma che la di scissione societaria non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito ai sensi dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.
Ciò in quanto la scissione è un'operazione fiscalmente neutrale, ai sensi dell'art. 173 del TUIR, e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una società beneficiaria (che non usufruisca di un sistema di tassazione agevolato) non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa.
La scissione "asimmetrica" è un'operazione fisiologica finalizzata a consentire ai soci di proseguire separatamente il proprio percorso imprenditoriale.
Per quanto concerne le imposte di registro, ipotecarie e catastali, la scissione è sottoposta all'applicazione dei tali imposte in misura fissa (ex art. 4, comma 1, lett. b), della tariffa, parte prima, allegata D.P.R. n. 131/1986 e artt. 10, comma 2, e 4 della tariffa annessa al D.Lgs. n. 347/1990).