L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 3/E/2020 ha fornito alcuni chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri; questi alcuni dei principali:
- emissione del documento commerciale, salvo emissione di fattura immediata, anche in presenza di corrispettivi non riscossi ed a prescindere quindi dal momento impositivo IVA;
- valutazione in sede di controllo, e per le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2020, dei disallineamenti derivanti da operazioni di reso, annullo e corrispettivi non riscossi;
- obbligo di corrispettivi telematici anche per i forfetari; indicazione del bene ceduto o del servizio reso in maniera sintetica e non puntale;
- pubblicazione entro il mese di marzo di una serie di FAQ sugli scontrini elettronici,
Documentazione delle operazioni
Il documento commerciale deve essere emesso ogniqualvolta un bene venga ceduto e una prestazione risulti resa, a prescindere dal momento impositivo IVA e, quindi, con specifico riguardo alle prestazioni di servizi dev’essere emesso anche se non è stata ancora riscossa alcuna somma. L’obbligo di emissione del documento commerciale sorge nel momento in cui si da esecuzione dell’operazione, e tale momento non deve essere per forza essere inteso come quello di effettuazione rilevante a fini IVA coincidente (per le prestazioni di servizi con il loro pagamento).
Si dovrà quindi tenere un comportamento differente nel caso di corrispettivi non riscossi a seconda che si sia realizzata una cessione di beni oppure una prestazione di servizi.
Per le cessione di beni senza che sia stato effettuato il pagamento, è necessario memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non riscosso; non si dovrà generare alcun documento al momento del pagamento a saldo.
Discorso diverso per le prestazioni di servizi senza pagamento del corrispettivo; in tal caso si deve procedere con la memorizzare dell’operazione e con l’emissione di un documento commerciale evidenziando il corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento, si dovrà generare un nuovo documento commerciale utile a perfezionare il momento impositivo ai fini IVA (il nuovo documento dovrà contenere gli elementi indentificativi di quello precedente). Rimane sempre ferma la possibilità che il cedente/prestatore decida di emettere una fattura (ordinaria o semplificata) “immediata” entro il dodicesimo giorno successivo all’effettuazione dell’operazione ai fini IVA. Sarà comunque possibile emettere un documento commerciale, recante il “non riscosso”, utilizzabile ai fini della successiva emissione di una fattura c.d. “differita” ex articolo 21, comma 4, lettera a), dello stesso decreto IVA.
La memorizzazione elettronica con emissione del documento commerciale deve essere invece effettuata al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione se tali eventi si verificano anteriormente al pagamento commerciale in quanto si è già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA e l’esercente può dare evidenza dell’avvenuto pagamento con una semplice quietanza di pagamento oppure direttamente sul documento commerciale già emesso.
Si ricorda che…
La Circolare segnala che il credito di imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori telematici spetta per le sole spese sostenute nel 2019 e nel 2020, ed è fruibile anche da chi ha sottoscritto a tal fine contratti di leasing.