Il marchio è il segno distintivo dei prodotti dell’impresa, e svolge una funzione distintiva del prodotto rispetto a quello di altre imprese. Esso può consistere in un qualsiasi “nuovo segno” rappresentabile graficamente.
La tutela giuridica accordata dal legislatore prevede per il titolare del marchio il riconoscimento del diritto di utilizzazione in esclusiva, acquisibile attraverso la registrazione nelle forme previste dalla legge; la tutela è altresì presente, anche se attenuata, anche nel caso dei marchi non registrati (c.d. “preuso”).
La cessione “autonoma” – cioè non nell’ambito di una cessione di azienda o ramo aziendale - di immobilizzazioni immateriali in genere (comprensive di marchi e brevetti) può produrre per l’impresa cedente – in ambito IRES - una plusvalenza patrimoniale, tassabile a norma dell’art. 86 del TUIR.
Secondo una recente interpretazione dell'Agenzia delle Entrate – risposta ad interpello n. 19 del 04.02.2020 -, deve ritenersi possibile rateizzare le plusvalenze ai sensi dell’art. 86 comma 4 del TUIR anche se la cessione ha ad oggetto beni immateriali mai iscritti in bilancio.
Questo orientamento è in linea con la pur risalente risoluzione ministeriale 10.08.1991 n. 9/661, con la quale era stato ritenuto possibile appunto il frazionamento della plusvalenza derivante dalla cessione, a titolo oneroso, di un marchio mai figurato in bilancio (in quanto, essendo avvenuto l’acquisto a titolo originario, non era mai stato sostenuto alcun costo per il suo acquisto o per la sua produzione).
Il parere del 2020 fa seguito al quesito dell’associazione di categoria ALFA, dedita alla rappresentanza, alla promozione e alla tutela degli interessi collettivi del settore presso le istituzioni.
ALFA era titolare, tra gli altri, di marchi registrati, di “nomi a dominio” Internet e di una banca dati. Per lo svolgimento delle attività commerciali, si avvaleva di ALFA s.r.l., della quale era socio unico (tale società era anche licenziataria esclusiva di tutti i beni immateriali dell’associazione ALFA).
L’associazione svolgeva comunque a sua volta, in via subordinata rispetto all’oggetto principale non lucrativo, attività di impresa, e pertanto il realizzo di beni immateriali era suscettibile di generare per la stessa plusvalenza imponibile secondo le norme del reddito di impresa.
Nel 2019, ALFA aveva ceduto tutti i diritti relativi ai suddetti beni immateriali alla società BETA s.p.a.; al riguardo si poneva la questione del trattamento fiscale delle plusvalenze emergenti, dato che i marchi e gli altri asset non erano mai stati iscritti nel bilancio dell’associazione.
Nel fornire risposta, l’Agenzia ha preliminarmente ricordato che:
- a norma dell’art. 86, comma 1, del TUIR, le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 85 (in sintesi: le plusvalenze relative a beni strumentali o comunque patrimoniali e non suscettibili di produrre ricavi), concorrono a formare il reddito se realizzate, tra l’altro, mediante cessione a titolo oneroso (oltre che mediante indennizzo o a seguito di destinazione extra – impresa);
- in ipotesi di cessione onerosa, per quanto previsto dal successivo comma 2. la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato dei beni;
- il comma 4 del medesimo art. 86 stabilisce che le plusvalenze determinate ai sensi del comma 2 “concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata”.
Ciò premesso, l’Agenzia ha osservato che:
- il bene immateriale può generare plusvalenze anche se non è mai stato iscritto in bilancio (risoluzione ministeriale n. 9/611 cit.);
- in tale evenienza, ai fini della determinazione della plusvalenza, che potrà fruire della rateizzazione di in 5 quote annuali, il costo da confrontare con il corrispettivo realizzato sarà pari a zero, analogamente al caso in cui il bene sia stato completamente ammortizzato.