La fattura emessa nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica (Asd) è assoggettata ad imposta di bollo: questa è stata la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 67 del 20 febbraio 2020 ad una libera professionista operante in regime forfetario la quale chiedeva quale fosse il corretto comportamento da adottare a proposito della emissione della fattura conseguente alla prestazione da lei svolta nei confronti della Asd.
Il dubbio sorge dal fatto che quanto contenuto nell’articolo 27-bis della Tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l’esenzione dalla imposta di bollo per gli "atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI ": la professionista chiedeva chiarimenti in merito al corretto significato della parola “….richiesti….”.
L’Agenzia Entrate ricorda che il soggetto titolare di partita iva che fornisce un bene od un servizio è tenuto, ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. 633/72, ad emettere regolare fattura: quest’ultima sarà assoggettata ad iva e qualora il soggetto emittente rientrasse in un regime agevolato per cui l’iva non è dovuta, se la somma dovuta supera i 77,47 euro deve apporre una marca da bollo da due euro.
Poiché l’emissione della fattura, a prescindere dalla richiesta o meno del cliente, è un atto dovuto dal soggetto fornitore del servizio, il termine “richiesti” contenuto nell’articolo 27-bis della Tabella Allegato B del D.P.R. 26 non è da riferirsi in questo caso ad una richiesta dell’ente bensì ad un obbligo da parte del soggetto emittente in quanto esso deve, a prescindere, emettere fattura indipendentemente dal fatto che il cliente la richieda o meno.
A completamento di quanto riportato a proposito dell’art. 27-bis della Tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito attraverso
- la Circolare Ministeriale n. 168/E del 26 giugno 1998 Ministero delle Finanze il fatto che se l’ente sia se emette fattura (se soggetto in possesso di partita iva) sia se emette ricevuta (se soggetto in possesso del solo codice fiscale) essa non sarà soggetta ad imposta di bollo;
- la Circolare Ministeriale n. 48/E del 21 dicembre 2012 il fatto che gli estratti conto emessi da banche, assicurazioni e soggetti finanziari in genere sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo.
Quanto scritto sopra, riguarda le Asd, le Società Sportive Dilettantistiche (Ssd), le Onlus (sia le Onlus di diritto sia quelle per opzione).
Per gli enti che saranno iscritti nel Registro Unico del Terzo Settore, il dubbio invece non dovrebbe porsi in quanto l’articolo 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 recita che “gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo”.
Concludendo, ogni qualvolta un soggetto emette fattura nei confronti di una Asd/Ssd/Onlus e in essa vi è un importo non assoggettato ad Iva per un ammontare superiore ad euro 77,47 euro (sia esso un compenso oppure una somma anticipata in nome e per conto del cliente), la fattura sarà assoggettata ad imposta di bollo e pertanto sulla fattura andrà apposta una marca da bollo da due euro.
Il ragionamento è identico nel caso in cui il soggetto che esegua una prestazione nei confronti di una Asd/Ssd/Onlus sia non un soggetto titolare di partita iva ma un soggetto privato: al superamento dell’importo di euro 77,47, sul documento attestante la prestazione a cura dell’emittente andrà apposta una marca da bollo da due euro.