 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
Home
News
Lavoratori marittimi: avvio della procedura telematica di invio dei certificati medici

News

Previdenza
torna alle news

Lavoratori marittimi: avvio della procedura telematica di invio dei certificati medici

mercoledì, 19 febbraio 2020

Con il mes. 610 del 18/02/2020 l’INPS comunica le procedure e documenti necessari all’erogazione delle prestazioni sanitarie per i lavoratori marittimi.

L’istituto informa che con il passaggio ai certificati telematici i SASN non emetteranno più i modelli cartacei MAL1, MAL2 e MAL3; dato che i certificati di malattia telematici (CDM) dei SASN sono identici a quelli rilasciati alle generalità dei lavoratori, nel caso dei lavoratori marittimi questi non costituiscono documentazione sufficiente alla liquidazione delle prestazioni di malattia ex-IPSEMA poiché non contengono le necessarie informazioni documentate coi modelli sopracitati.

Queste informazioni non prevista dai CDM telematici dovranno essere fornite e documentate direttamente

dal lavoratore attraverso l’esibizione alla Struttura territoriale INPS competente del libretto di navigazione.

Per ottenere quindi le prestazioni, il lavoratore, oltre a produrre il modello SR163 per la richiesta di

pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito, dovrà comunicare:

1) Il numero di Protocollo Unico del certificato telematico da indennizzare;

2) Esibire il libretto di navigazione e produrre copia delle pagine da cui emergano i dati necessari ad integrare quelli del certificato telematico.

L’istituto comunica che qualora il lavoratore marittimo si facesse rilasciare la CDM dal un medico nel SSN, tale certificazione può essere considerata sufficiente anche senza la validazione SASN, esclusivamente nei casi di indennità di malattia complementare per la sola categoria dei marittimi “a turno generale, generalmente rilevabile dall’apposito timbro sul libretto di navigazione.

L’ente specifica che in questi casi, il marittimo deve fornire alla Struttura territoriale INPS competente anche il numero di protocollo del certificato telematico da indennizzare; informa inoltre che la necessità di produrre i verbali in formato cartaceo ai sensi della legge 16 ottobre 1992.

L’inps comunica infine che è in fase di sviluppo l’applicazione informatica che permetterà ai lavoratori marittimi di presentare telematicamente la documentazione necessaria per l’erogazione delle prestazioni. 

 

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati