Il quesito è il seguente: "L’Istante, rappresenta che il figlio frequenta all’estero una scuola professionale privata di danza.
Tale scuola ha la durata di 3 anni e rilascia un regolare diploma che attesta lo studio professionale intrapreso, utile al fine di lavorare nel campo artistico della danza.
L’Istante chiede se le spese di frequenza di tale scuola e le spese di alloggio all’estero siano fiscalmente detraibili dal suo reddito".
Per tale quesito l'amministrazione finanziaria ha pubblicato la Risposta n. 53.
Con la Legge "Buona scuola" (107/2015) le spese di frequenza scolastica sono state distinte da quelle universitarie ed è stato modificato il sistema di detrazione Irpef.
In materia di spese scolastiche la nuova formulazione prevede la detrazione dall’Irpef, nella misura del 19 percento, delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (legge 62/2000).
Si sottolinea che il legislatore fa chiaro riferimento al sistema nazionale di istruzione.
Ne deriva che:
- le spese di istruzione sostenute all’estero, così come sopra citato, non sono agevolabili;
- sono, invece, detraibili le spese legate alla frequenza di corsi di istruzione universitaria all'estero (secondo le indicazioni della Circolare 13/E del 2019)
Nel caso in esame non trattandosi di un'università ma bensì di una “scuola professionale privata di danza” non è possibile portare in detrazione la spesa sostenuta così come, parimenti, non sono detraibili neanche le spese sostenute per l’alloggio.