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Regime speciale lavoratori impatriati: chiarisce l’Agenzia delle Entrate

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Regime speciale lavoratori impatriati: chiarisce l’Agenzia delle Entrate

lunedì, 17 febbraio 2020

L’accesso al regime, relativo all’agevolazione nel periodo di imposta del trasferimento della residenza fiscale in Italia, e’ precluso ai lavoratori impatriati. È la Risposta ad interpello n. 59 dell’Agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2020.

Il quesito

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 59/2020, ha fornito chiarimenti a seguito di un interpello posto in essere da soggetto lavoratore impatriato sulla possibilita’ di fruire dell’agevolazione prevista dall’art. 16, comma 2, del D.lgs n.147/2015.

L’Istante, nello specifico, aveva ritenuto di essere in possesso dei requisiti necessari per fruire di tale agevolazione come quanto previsto dalla disciplina sopra citata, a decorrere dall’anno di imposta 2017.

Il contribuente aveva, inoltre, dimostrato che la residenza estera potesse essere provata dal certificato di migrazione che attestava:

• l’emigrazione a decorrere dal 2009;

• la successiva iscrizione all’Anagrafe della Ppolazione Residente nel medesimo Comune nel 2017.

Soluzione dell’Agenzia delle Entrate

L’Istituto ha fornito indicazioni di carattere interpretativo sulle disposizioni applicabili alla fattispecie, riportando la disciplina prevista dall’art. 16, comma 2, D.lgs 147/2015, secondo cui i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento al verificarsi di determinate condizioni. 

La menzionata normativa ha disciplinato che sono soggetti o destinatari del beneficio fiscale in esame, i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

• sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto "continuativamente" un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero

• hanno svolto "continuativamente" un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Si ricorda che, ai sensi dell’art 2 del TUIR, risultano residenti in Italia le persone fisiche che per almeno 183 giorni, sono iscritte nelle della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

L’Agenzia delle Entrate ha rammentato che per la fruizione del beneficio, così come previsto nella circolare n.17/E il datore di lavoro si impegna ad applicare il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta presentata per iscritto dal lavoratore. Nel caso in cui il datore non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente, se titolare dei requisiti richiesti, potra’ fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi, 

Nel caso di specie, l’Istante ha dichiarato di non aver formulato alcuna richiesta . 

L’Istituto ha quindi stabilito che è preclusa, ai lavoratori impatriati, l’agevolazione nel periodo di imposta del trasferimento della residenza fiscale in Italia.

 

 

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