Niente partita iva né emissione di fattura elettronica per l’ente che svolge attività in convenzione con l’ente pubblico.
Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 50 del 12 febbraio 2020 che ribadisce quanto già affermato dalla Agenzia delle Entrate stessa nella risposta n. 445 del 29 ottobre 2019.
Il quesito oggetto dell’interpello è posto da un Ministero che ha in essere una convenzione con una Associazione la quale fornisce di un servizio di cura e mantenimento di animali a fronte del quale il Ministero corrisponde una somma a copertura delle spese effettivamente sostenute.
Prima di esporre il quesito è importante ricordare che l’articolo 104 comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”, ha differito l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore subordinandola
- al periodo di imposta successivo al momento in cui arriverà l’autorizzazione della Commissione Europea e comunque
- non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro Unico del Terzo Settore,
e pertanto le leggi attualmente esistenti, nel caso specifico la Legge 11 agosto 1991 n. 266 alla quale l’interpello fa riferimento, risultano tuttora in vigore.
Premesso questo, l’Associazione della quale si tratta è una Organizzazione di Volontariato (Odv) iscritta presso il Registro tenuto presso la Regione all’interno della quale l’Associazione ha la sede legale e nella quale svolge la sua attività.
A fronte dell’attività svolta, vengono riconosciute dal Ministero alla Associazione le risorse finanziarie pattuite attraverso lo strumento giuridico della convenzione con la quale vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute dalla Associazione. Per effetto dell’iscrizione nel Registro tenuto presso la Regione, l’Associazione gode delle agevolazioni fiscali contenute all’articolo 8 della Legge 266 e nel caso di specie, della non rilevanza ai fini iva in quanto le operazioni poste in essere da organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta del valore aggiunto.
Pertanto, se
- l’Odv è regolarmente iscritta nel Registro tenuto a cura delle Regioni e
- le somme ricevute sono un mero rimborso delle spese effettivamente sostenute
a fronte della erogazione del servizio e della corresponsione di tali somme, l’Associazione emette nei confronti dell’ente pubblico una nota di debito esclusa da Iva ai sensi della Legge n. 266/91 articolo 8 comma 2.