Nessuna sanzione in caso di trasmissione dei corrispettivi telematici, memorizzati nel secondo semestre del 2019, entro il 30 aprile 2020, data di presentazione della dichiarazione IVA: con la risoluzione n. 6/E, pubblicata dall’Agenzia delle entrate il 10 febbraio 2020, è stata così prevista una ulteriore moratoria in caso di ritardato invio dei corrispettivi.
Le sanzioni, pari al 100 per cento dell’imposta ritenuta non correttamente documentata oltre a quelle accessorie in caso di reiterazione della violazione nel tempo, saranno perciò applicabili solamente quando si ometterà di inviare ovvero si trasmetteranno i dati dei corrispettivi, relativi alle vendite effettuate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2019, successivamente al termine di presentazione della dichiarazione IVA per il 2019.
Per beneficiare della moratoria, occorre in ogni caso avere correttamente documentato, memorizzato e liquidato le imposte. In particolare, le sanzioni irrogabili per l’omessa trasmissione sarebbero pari al 100 per cento dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro oltre a quelle accessorie della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva e cioè quando, nel corso di un quinquennio, vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi.
La moratoria interessa inoltre solamente i contribuenti obbligati, per il secondo semestre 2019, ai corrispettivi telematici: si tratta degli operatori con volume d’affari dichiarato per il 2018 superiore a 400.000 euro. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, e sino alla disponibilità di un Registratore Telematico, i contribuenti interessati hanno potuto avvalersi di una soluzione transitoria, continuando a certificare i corrispettivi rilasciando scontrini o ricevute fiscali, ovvero fatture ove richieste dai clienti, ed inviando i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Analoga moratoria sanzionatoria opera per la generalità dei contribuenti obbligati dallo scorso 1° gennaio 2020, salvo gli esoneri contenuti nel decreto ministeriale del 10 maggio 2019. Le modalità di invio tardivo, individuate dal provvedimento direttoriale del 4 luglio 2019, consistono nella generazione e nell’invio, mediante i canali telematici già attivi per l’esterometro ovvero con upload nel portale Fatture e Corrispettivi, di un file XML conforme alle specifiche tecniche ovvero, in alternativa, mediante inserimento dei singoli corrispettivi giornalieri in una apposita procedura web.