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Carburanti e fattura riepilogativa

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Fatturazione elettronica e conservazione digitale
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Carburanti e fattura riepilogativa

venerdì, 14 febbraio 2020

In caso di emissione di una fattura elettronica immediata per i rifornimenti di carburante effettuati in modalità self-service con pagamento tramite carte di debito ricaricabili, la fattura deve essere richiesta dagli utilizzatori della card all’atto del rifornimento inserendo la partita IVA ovvero il codice utente entrambi intestati al soggetto gestore della carta. Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle entrate con la pubblicazione della risposta ad n. 44/E, pubblicata il 10 febbraio 2020. La risposta esclude la possibilità di utilizzare, ai fini della richiesta ed emissione di una fattura differita, un documento riepilogativo, emesso dal gestore della carta di debito, quando non sono presenti tutti gli elementi obbligatori richiesti per i documenti di trasporto. 

Una società operante nel settore della grande distribuzione organizzata di carburante, ha presentato una richiesta di interpello per conoscere le corrette modalità di fatturazione dei rifornimenti resi agli utilizzatori di carte di debito ricaricabili mediante colonnine self-service. 

Ogni cliente può, all’atto del rifornimento, scegliere di non acquisire alcuna certificazione, ottenendo o una ricevuta di pagamento o una fattura seguendo le indicazioni presenti sulla colonnina di rifornimento. Il gestore di carte di debito ricaricabili è l’acquirente del carburante acquistato dagli utilizzatori delle card i quali tuttavia non attivano la procedura di richiesta della fattura. A questo punto il gestore delle card si deve preoccupare di richiedere all’impianto il rilascio di una fattura elettronica differita, trasmettendo un documento riepilogativo contenente:

  • il codice impianto, 
  • la data del rifornimento, 
  • il numero ID Mastercard, 
  • il codice articolo, 
  • la descrizione del bene ceduto (benzina o diesel) 
  • l’importo.

L’istante precisa di non aver autorizzato il gestore della card all’emissione in suo nome e per conto di fatture riepilogative differite, e, pertanto, intende conoscere se lo stesso gestore sia o meno autorizzato a richiedere il rilascio di tali fatture in relazione ai rifornimenti effettuati dai titolari della card. L’istante ritiene, dunque, che l’emissione sia possibile solamente nel caso in cui i titolari delle card, all’atto del rifornimento, richiedano il rilascio di una fattura indicando la partita IVA del gestore o il codice utente attribuito preventivamente allo stesso gestore. 

L’Agenzia delle entrate, nel precisare come le cessioni di carburante vengono realizzate tra la società istante e il gestore della card, esclude la possibilità di emettere una fattura elettronica differita in quanto il documento riepilogativo predisposto ed allegato all’istanza di interpello, risulta essere carente di alcuni degli elementi richiesti per i documenti di trasporto (generalità del cedente e della quantità di carburante ceduto). Viene dunque stabilito che, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono quindi tenuti al rilascio di una fattura elettronica immediata, entro dodici giorni dal rifornimento, nei confronti del gestore della carta di debito solo se e quando l’utilizzatore della stessa abbia indicato, all’atto del rifornimento, la partita IVA del gestore della carta stessa ovvero il suo codice utente se già profilato; invece, se il documento riepilogativo prodotto contiene tutti gli elementi previsti dall’articolo 1, comma 3 del D.P.R. 472/1996, potrà essere rilasciata nei confronti del gestore della card una fattura differita riepilogativa.

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