Emissione di fattura elettronica, quando richiesta dal cliente, o comunque certificazione dell’operazione mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi percepiti in relazione ai servizi che consentono di visualizzare on-line, tramite una apposita app, l’offerta di cibo e bevande da parte di ristoranti e di ordinarli con successiva consegna direttamente al domicilio degli acquirenti consumatori finali: questo il contenuto essenziale del principio di diritto n. 3/E pubblicato dall’Agenzia delle entrate il 6 febbraio 2020 e con il quale è stato ricompreso, nell’obbligo di certificazione, anche quanto eventualmente percepito in relazione al servizio di consegna degli ordini, escludendone il carattere accessorio rispetto alla cessione dei beni principale.
Il percorso logico seguito dall’amministrazione finanziaria muove dall’elencazione dei servizi elettronici contenuta all'articolo 7, comma 3, lettera u), del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE. non costituisce "servizio elettronico" l'applicazione che consente di visualizzare l'offerta di ristoranti italiani affiliati ed effettuare ordini di cibo e bevande, poi consegnati direttamente al domicilio degli acquirenti (consumatori residenti in Italia). La norma richiamata, nel definire i servizi resi mediante mezzi elettronici, ne fornisce un’elencazione esplicita rimandando inoltre all’allegato I per una elencazione specifica delle fattispecie ammesse alla disciplina dei servizi elettronici. Vi rientrano, ad esempio, la fornitura di prodotti digitali in generale, i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda in rete, l’accesso e lo scaricamento di fotografie ed immagini, il contenuto digitalizzato di libri ed altre pubblicazioni elettroniche nonché gli abbonamenti a giornali o riviste on-line. Se il servizio reso in rete non rientra nell’elencazione, lo stesso non ricade nella particolare disciplina IVA prevista per i servizi elettronici. Da questo presupposto, l’Agenzia delle entrate ha da un lato escluso che il servizio reso tramite app, per la prenotazione di cibo e bevande e la loro successiva consegna a domicilio, rientri tra i servizi elettronici e, per l’effetto ha ritenuto lo stesso servizio assoggettato agli obblighi di certificazione con fattura, se richiesta, ovvero con corrispettivo telematico.
Le indicazioni rese ricalcano quelle in precedenza oggetto della risposta ad interpello n. 396/E pubblicata l’8 ottobre 2019, con la quale l’Agenzia delle entrate aveva, nell’occuparsi del servizio di bike sharing, introdotto di fatto un principio che sta applicando a tutti quei servizi rientranti nella cd. sharing economy, quali ad esempio il car sharing e il car pooling oppure anche la locazione di appartamenti o di stanze, imponendo di certificare fiscalmente tutte queste operazioni anche quando rese a committenti privati che non operano nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
Non si tratta infatti di operazioni riconducibili ai servizi elettronici resi a committenti privati e, in quanto tali, esonerate, al momento, dall’obbligo di certificazione secondo quanto disposto dal decreto ministeriale del 10 maggio 2019. Il prestare il servizio in maniera automatizzata e l’accettare esclusivamente pagamenti con strumenti elettronici non sono infatti sufficienti a qualificare il servizio stesso come elettronico e, per l’effetto, ad esonerare il prestatore dalla documentazione con corrispettivo dell’operazione: si tratta invece di un servizio riconducibile alla locazione onerosa di cose mobili non rientrante, per l’effetto, tra quelli prestati tramite mezzi elettronici elencati nel regolamento UE n. 282 del 2011.