Quesito
Il titolare di una ditta individuale svolge, a partire dal 2 agosto 2019, l'attività di commercio al dettaglio di orologi, gioielleria e argenteria applicando come regime naturale il regime forfetario ex legge 190/2014.
Nel mese di dicembre 2019 ha iniziato l'attività di compro oro, attività che per sua stessa natura è soggetta al regime del margine.
Tenuto conto che:
- l'art. 1, comma 57, lettera a) della Legge 190/2014 prevede che non possano beneficiare del regime forfetario "le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito" ;
- la Circolare 9/E/2019 ha affrontato il caso di un contribuente "che opera in regime del margine analitico e che ha optato per l'applicazione dell'Iva secondo le modalità ordinaria" proprio per poter rientrare nel regime forfetario ed ha chiarito che è ammessa l'applicazione del regime forfetario a condizione che l'opzione per l'applicazione dell'Iva sulle modalità ordinarie sia esercitata nell'anno d'imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario
Nel caso in esame ci si trova a gestire la problematica senza avere la possibilità di esercitare alcuna opzione per l'anno precedente in quanto l'attività è cominciata proprio nel 2019.
Risposta
Con la pubblicazione della Risposta n.48 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito anche questo aspetto legato all'applicabilità o meno del regime forfetario, e precisamente:
- previa verifica di tutte le altre condizioni, l'istante, in relazione all'ulteriore attività di compro oro, può applicare già a partire dal 2019 il regime forfetario, tenuto conto che non esistono periodi d'imposta precedenti ed il contribuente ha dichiarato di non aver mai applicato il regime del margine;
- nel modello AA9/12 (dichiarazione di inizio attività) predisposto per l'attività di compro oro dev'essere adeguatamente compilato sia il quadro A (variazione dati) che il quadro B (regimi fiscali agevolati);
- l'adesione al regime forfetario dovrà poi essere successivamente confermata in sede di predisposizione del Modello Redditi (rigo LM21)
Nel caso in esame l'istante "non è tenuto a effettuare l'opzione per il regime ordinario nell'anno d'imposta precedente all'adozione del regime forfetario, atteso che quanto affermato in tal senso dalla circolare n. 9/E del 2019 deve intendersi riferito a soggetti preesistenti che esercitano un'attività già assoggettata al regime del margine".