Con la Risposta ad interpello 11 febbraio 2020, n. 45, dell’Agenzia Entrate si è occupata del trattamento fiscale delle perdite d'impresa, in caso di cessazione dell'attività, per i contribuenti che applicano il regime di contabilità improntato al criterio di cassa introdotto con la legge di bilancio 2017.
Il fatto
Nel caso di specie, la titolare di una ditta individuale ha adottato il regime di contabilità semplificata per cassa, a partire dal 2017, realizzando in quell'anno una perdita dovuta al fatto che il valore delle rimanenze finali delle merci al 31 dicembre 2017 non ha avuto rilevanza ai fini della determinazione del reddito di impresa come componente positivo, così come previsto dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 17-23, legge n. 232/2016), e, di conseguenza, tale valore non poteva essere contabilizzato all'inizio del periodo di imposta 2018, quale componente negativo di reddito.
Nel 2018 l’istante ha cessato l'attività a seguito della vendita dì tutta la merce presente in magazzino nonché di tutte le attrezzature ancora in uso. I ricavi conseguiti attraverso detto realizzo, tenuto conto della scarsa entità dei costi in termini assoluti, hanno dato luogo a un notevole reddito di impresa.
Il quesito
Il reddito di impresa prodotto, in base al regime transitorio per le imprese in contabilità semplificata dettato dalla legge di Bilancio 2019, può essere ridotto del 40% al fine di utilizzare in compensazione parte della perdita realizzata l'anno precedente (art. 1, commi 23-26, legge n. 145/2018). Applicando il dettato della norma parte di perdita non compensata non sarebbe mai più utilizzabile, data la cessazione dell'attività.
L'istante ritiene di poter utilizzare l'intera perdita proprio per effetto della cessazione dell’attività.
La soluzione delle Entrate
L’Agenzia premette che la fattispecie descritta non ricade esattamente nella disciplina prevista dal legislatore, avendo l'istante cessato la sua attività nel corso del periodo d'imposta 2018.
Tuttavia, al fine di evitare un'ingiustificata penalizzazione, ritiene che l'intero realizzo del valore delle rimanenze finali a causa della cessazione dell'attività consente di riconoscere in compensazione l'intero ammontare delle perdite fiscali riportate fino a concorrenza del reddito prodotto.
Di conseguenza, il contribuente, nel periodo di imposta di cessazione dell'attività (2018), può dedurre integralmente, sino a concorrenza del reddito di impresa imponibile, le perdite d'impresa rinvenienti dal periodo di imposta antecedente (2017), generate proprio per effetto dell'imputazione integrale del costo delle rimanenze nel periodo d'imposta 2017, in virtù dell'applicazione del regime di cassa disposto per i soggetti in contabilità semplificata ad opera della legge di Bilancio 2017.