Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, mediante circolare del 12 febbraio 2020, ha fornito comunicazione in merito alle prestazioni lavorative rese in modalita’ intermittente da parte dei lavoratori dello spettacolo.
L’Organo ha chiarito che, dal 1° gennaio 2018, sussiste l’obbligo per i lavoratori autonomi di richiedere il certificato di agibilità ex art. 10 D.Lgs 708/1947, venendo meno l’obbligo nei confronti dei lavoratori subordinati, compresi i prestatori di lavoro con contratto intermittente.
Il Ministero ha così precisato che l’obbligo del datore di lavoro di comunicare la chiamata del lavoratore intermittente, nel settore dello spettacolo, prima dell’ìinizio della prestazione non puo’ piu’ essere assolto ex art. 15, comma 3, del Dlgs n.81/2015, mediante la richiesta del certificato di agibilita’.
La comunicazione dovra’ essere effettuata secondo le modalità di trasmissione previste per la generalità dei datori di lavoro attraverso il modello UNI-Intermittente.
L’Organo ha quindi invitato il personale ispettivo di tener conto di quanto sopra riportato in relazione alla sanzionalibilita’ dell’adempimento e in relazione alle modalita’ di comunicazione.