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Tassazione degli arretrati da corrispondere per effetto di sentenza

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Tassazione degli arretrati da corrispondere per effetto di sentenza

mercoledì, 12 febbraio 2020

Con la Risposta ad interpello 5 febbraio 2020, n. 24, l’Agenzia Entrate ha chiarito che si applica la tassazione separata ai compensi arretrati, se la sentenza che condanna il datore di lavoro al pagamento non si esprime sul trattamento fiscale.

Il quesito

L'Amministrazione istante è stata condannata dal Tribunale al pagamento di emolumenti arretrati in favore di personale docente non di ruolo impiegato all'estero (insegnanti assunti con contratti a tempo determinato, non più in servizio). Al fine di poter liquidare le predette somme, l'istante ha chiesto l'aliquota media IRPEF alle controparti, le quali avrebbero obiettato che, alla luce di alcune pronunce della Corte di Cassazione (da Cass. n. 22379/2015), il datore di lavoro condannato al pagamento di arretrati retributivi, a qualsiasi titolo, deve corrispondere al lavoratore le somme al lordo e non al netto delle ritenute. 

Alle Entrate sono richiesti chiarimenti in ordine al corretto trattamento fiscale degli emolumenti in questione.

Soluzione dell’Amministrazione finanziaria

Secondo l’art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR, sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ai fini IRPEF si applica la tassazione separata, finalizzata ad evitare che il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il contribuente, con lesione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.).

Per i redditi tassati separatamente, l’imposta è determinata applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente al 50% del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sono percepiti. Se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito (v. artt. 21 TUIR e 29, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 600/1973).

Considerato che, nel caso di specie, la sentenza, nel definire gli importi spettanti ai ricorrenti, nulla dispone in merito agli obblighi del sostituto d’imposta circa la non applicazione di ritenute fiscali, ad avviso dell’Agenzia, deve ritenersi che il datore di lavoro sia tenuto ad assoggettare tali importi a tassazione separata. 

Qualora non sia a conoscenza dell’aliquota media applicabile ai singoli docenti, il datore di lavoro applica l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito vigente per l’anno in cui vengono erogate le somme disposte dal giudice. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate procede a controllo, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute in base alla tassazione separata ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole al contribuente.

 

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