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Enti del Terzo settore: composizione della base associativa?

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Enti del Terzo settore: composizione della base associativa?

mercoledì, 12 febbraio 2020

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, mediante una nota del 5 febbraio 2020, ha risposto in merito ad un quesito sulla composizione della base associativa degli ETS.

L’Organo, nella presente nota, ha precisato qual e’ la struttura organizzativa da adottare per gli enti del Terzo settore. Si rammenta, infatti, che la disciplina, costituzionalmente garantita, rientra nell’autonoma determinazione dell’ente di poter individuare cio’ che ritiene maggiormente idoneo ad assicurare il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalita’ civiche e di utilita’ sociale, mediante l’esercizio in via esclusiva o principale, di una o piu’ attivita’ di interesse generale.

Il Ministero ha chiarito che l’espressione di autonomia di tali enti si esplica proprio nella definizione compagine associativa, la quale può, a pieno titolo, contemplare la presenza, nella propria base associativa, di persone fisiche e di soggetti collettivi. 

Si rammenta che tale principio generale trova applicazione negli artt. 32, comma 2, e 35, comma 3, del Codice del Terzo settore, in cui vengono posti dei limiti:

  •  qualitativi: concernente la natura dei soggetti ammissibili appartenente a tipologie tassativamente individuate;
  •  quantitativi: riguardante il numero di tali soggetti che non puo’ essere superiore al 50% rispettivamente delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale.

Il Ministero ha precisato che tali limiti non comprimono l’autonomia decisionale degli enti, in quanto non è preclusa loro la facolta’ di modificare la propria compagine associativa, oltre i limiti indicati, rinunciando alla qualificazione di ODV o di APS. E’ possibile quindi che gli statuti consentano di ammettere nella compagine associativa sia persone fisiche che enti la cui natura sia omogenea con quella del soggetto di cui si tratta, ponendo particolare attenzione a valutare i casi ulteriori ovvero l’apertura ad altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. 

L’Organo, pertanto, non ritiene ammissibile, né per previsione statutaria né in concreto, che in una APS facciano parte solo persone fisiche ed enti del Terzo settore o senza scopo di lucro diversi dalle APS, o che tali enti siano concretamente in numero superiore al 50 per cento delle APS effettivamente associate in quanto ciò snaturerebbe le caratteristiche dell’ente rendendo squilibrata la compagine.

Si ricorda che gli enti con scopo di lucro (tipicamente le imprese “for profit”), ex art. 4, comma 3 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 112 e s.m.i., “non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale”. L’articolo 4, comma 2 del d.lgs.117/2017 non menziona espressamente le imprese, individuando invece, quali sono soggetti che non possono essere qualificati come ETS né possono esercitare sugli stessi alcuna forma di direzione, coordinamento e controllo, fatte salve le eccezioni ivi tipizzate, le pubbliche amministrazioni, le formazioni e associazioni politiche, i sindacati e le associazioni datoriali, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.

Il MISE ha, pertanto, chiarito che alla luce del principio dell’autonomia degli enti e con riferimento al rapporto tra Codice del Terzo settore e disciplina dell’impresa sociale, è evidente che la preclusione di cui al d.lgs. 112/2017 relativa agli enti con finalità lucrative non è estensibile nei confronti della generalità degli ETS; sono invece applicabili, ma solo nei confronti delle ODV e delle APS

Il ministero conclude asserendo che in assenza di previsioni specifiche relative a particolari tipologie di enti, le imprese (incluse quelle for profit) possono costituire o partecipare successivamente alla base associativa degli ETS nonché detenerne il controllo, sia informa singola (da parte di una unica impresa) che in forma congiunta tra due o più di esse. 

 

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