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Crisi aziendale: legittima la reintegrazione?

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Crisi aziendale: legittima la reintegrazione?

martedì, 11 febbraio 2020

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1888 del 28/01/2020, si è pronunciata in merito all’applicazione della reintegra o meno nel posto di lavoro in caso di crisi aziendale. 

FATTI IN CAUSA

La Corte d’Appello di Catania aveva riformato la sentenza precedentemente formulata dal giudice di prime cure, dichiarando illegittimo il licenziamento intimato al prestatore di lavoro e ordinando la reintegra di esso presso la societa’ in cui lavorava. La Corte territoriale aveva, inoltre, condannato la menzionata societa’, al pagamento di un’indennita’, a titolo risarcitorio, commisurata alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data di licenziamento a quella dell’effettiva reintegrazione.

Il giudice di seconde cure aveva rilevato la legittimità del licenziamento ancorche’ ritenendo che il datore di lavoro non avesse agito secondo buon senso e correttezza, in quanto il licenziamento, intimato per giustificato motivo oggettivo, recava in essere la causale “improcrastinabili esigenze economiche e di ragioni connesse all’attività produttiva ed organizzazione del lavoro” a fronte della quale, la scelta del lavoratore da licenziare era avvenuta senza alcuna comparazione, oggettiva e verificabile, con gli altri dipendenti. 

La societa’ ha proposto ricorso in Cassazione.

CONSIDERATO CHE 

Il giustificato motivo oggettivo, nel caso di licenziamento per ragioni inerenti l’attivita’ produttiva e l’organizzazione del lavoro ai sensi dell’art.3 L. n 604/1966, si identifica nell’esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del datore di lavoro di licenziare quel dipendente non è totalmente libera. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte tale scelta è limitata dalle regole di correttezza oltre che dal divieto di atti discriminatori.

La Corte, a tal proposito, ha cercato di individuare, in concreto, i criteri obiettivi che consentono di ritenere la scelta conforme ai dettami di correttezza e buona fede, ritenendo dunque di poter far riferimento a quanto disciplinato dall’art. 5 della L. n. 223/1991, in relazione ai licenziamenti collettivi nei casi in cui l’accordo sindacale non abbia previsto criteri di scelta diversi, non assumendo rilievo le esigenze tecnico – produttive e organizzative. 

La Cassazione ha puntualizzato che il ricorso a detti criteri è idoneo a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo unilaterale potere selettivo in coerenza con gli interessi aziendali. La Corte ha osservato che la reintegra è estranea all’esercizio di diritti potestativi del datore di lavoro il quale può liberamente  dedurne la totale o parziale inapplicabilità’.

La cessazione dell’attivita’ aziendale, nel senso della disgregazione del relativo patrimonio e la sopraggiunta impossibilita’ totale delle prestazioni costituiscono una vera e propria causa impeditiva dell’ordine di reintegrazione e della tutela ripristinatoria ex art 18 della L. n. 300 del 1970, precludendo al prestatore di lavoro illegittimamente licenziato la possibilita’ di ottenere sia la corresponsione delle retribuzioni sia il soddisfacimento del suo diritto alla continuazione del rapporto di lavoro. 

PQM

La Suprema Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte territoriale in diversa composizione. 

 

 

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