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Nuova funzione "domanda chiusura piano per estinzione anticipata": Istruzioni INPS

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Nuova funzione "domanda chiusura piano per estinzione anticipata": Istruzioni INPS

lunedì, 10 febbraio 2020

L’INPS, con mess. n. 470 del 2020, informa che ha attuato un ampio processo di semplificazione dell’azione amministrativa, nonché di progressiva dematerializzazione, nell’ambito della procedura finalizzata a gestire i contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione. È stata quindi creata una nuova funzione denominata “domanda chiusura piani per estinzione anticipata” destinata alla chiusura del piano di ammortamento di una cessione nel caso in cui il debito venga estinto anticipatamente o dal pensionato o da soggetto terzo per suo conto, incluso un altro istituto finanziario. In questo caso, l’estinzione deve essere finalizzata esclusivamente alla cessazione del contratto di finanziamento e non al suo rinnovo.

L’ente segnala le caratteristiche della nuova funzione:

1) È riservata agli intermediari finanziari che hanno aderito alla convenzione con l’INPS

2) È fruibile sia tramite Web service che web application.

3) Deve essere utilizzata esclusivamente per la chiusura dei piani di ammortamento presenti nella procedura “Cessione Quinto Pensione” anche in fase di accomodamento.

4) Non può essere utilizzata per la chiusura di piani di cessione del quinto pensione gestiti extra procedura.

5) Non può essere utilizzata per la chiusura di piani di cessione del quinto da stipendio.

6) Non può essere utilizzata per la chiusura di piani di cessione del quinto in corso di rinnovo.

7) Non deve essere utilizzata per chiudere i piani di ammortamento trasferiti ad altro istituto finanziario ma non ancora migrati nel sistema dell’INPS a favore del nuovo beneficiario. 

L’INPS ha specificato che per i piani extra procedura ed i piani di cessione dal quinto di stipendio la prassi rimane invariata.

L’istituto ha reso noto che la nuova procedura prevede l’inserimento di una domanda a cura degli intermediari finanziari con la valorizzazione della data di estinzione che coincide con la data utilizzata ai fini del calcolo del residuo debito e può essere precedente ma non successiva all’ultimo giorno di inserimento della domanda di estinzione anticipata. 

L’ente ha precisato che una volta inserita la domanda, la procedura effettua automaticamente la chiusura del piano e la successiva cessazione della trattenuta sulla pensione; inoltre, una volta inserita in procedura, la domanda non può essere ritirata dall’intermediario finanziario che dovrà rivolgersi alla struttura competente in caso di errore 

L’INPS invita gli istituti finanziari convenzionati ad adeguare i propri sistemi alla nuova procedura  e che saranno evase le richieste effettuate secondo la prassi precedente  che perverranno entro il 31 marzo 2020. 

 

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