L'istante, esercente attività di impresa cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) chiede chiarimenti in merito alla possibilità di poter avere accesso al regime premiale anche se la presentazione della dichiarazione dei redditi è tardiva (entro 90 giorni dal termine disposto dal legislatore per l'invio telematico).
L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta n. 31 ha dato parere positivo: l'istante potrà avere accesso al regime premiale in quanto:
- i dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti "sono utilizzati per calcolare il grado di affidabilità del contribuente, cui è subordinata la fruizione dei benefici suddetti";
- le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide a tutti gli effetti, con l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.
Si ricorda che...
Il regime premiale consiste:
In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale (da 8 a 10) conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, "sono riconosciuti i seguenti benefici:
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato."
Ovviamente, il regime premiale è valido solamente se i dati dichiarati nel modello redditi risultino essere corretti e completi.
Per l'anno 2018 (Modello Redditi 2019) il termine ultimo per l'invio della dichiarazione dei redditi tardiva è fissato per il 2 marzo 2020.